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Sic, quando scatta il risarcimento

26 ago 2022 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.

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L’intermediario è tenuto a risarcire il danno patrimoniale e/o non patrimoniale che il cliente ha subito a valle di una segnalazione illegittima? È uno dei quesiti sui quali si è espresso nel 2021 l’Arbitro bancario finanziario, come riportato nella sua relazione annuale sull’anno passato. Qual è stata la sua decisione su questo tema?

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I Sistemi di informazione creditizia

Innanzitutto, circoscriviamo il perimetro dell’argomento. Qui si parla di Sistemi di informazione creditizia (Sic), ossia di quelle banche dati private che tengono nota dei rapporti creditizi della clientela. Banche e intermediari finanziari le consultano per valutare l’opportunità di concedere finanziamenti e, se sì, a quale prezzo, a fronte dell’affidabilità creditizia e della puntualità della clientela nei pagamenti.

In Italia c’è un codice di condotta che disciplina l’attività dei Sistemi di informazione creditizia, i quali – come abbiamo detto anche in altre occasioni – contengono due tipi di informazioni:

  • informazioni positive sull’andamento del rapporto di credito, riguardo per esempio al regolare versamento delle rate o all’estinzione di un credito;
  • informazioni negative, per esempio sui ritardi nel pagamento delle rate di un prestito.

Nel momento in cui l’intermediario segnala per la prima volta informazioni negative sul conto di un cliente, costui (o costei) deve essere avvertito per tempo. Non c’è invece un obbligo di preavviso di questo tipo per la segnalazione dei ritardi di pagamento successivi al primo.

Il primo avvertimento è dovuto

Il preavviso può essere inviato con posta tradizionale e con posta elettronica certificata, oppure mediante forme di messaggistica istantanea che permettano di tenere traccia della consegna.

Il cliente, come ricorda l’Arbitro bancario finanziario nella sua relazione annuale, “può chiedere all’intermediario o ai Sistemi di informazione creditizia di conoscere le informazioni presenti nell’archivio a proprio nome e ottenere la cancellazione o la modifica dei dati non corretti”.

Cos’ha deciso in merito l’Abf?

Ebbene, l’Arbitro bancario finanziario ha ribadito che “una segnalazione illegittima non dà luogo di per sé al risarcimento dei danni patrimoniali e/o non patrimoniali”. Il ricorrente deve infatti provare l’esistenza del danno e la sua correlazione con il comportamento tenuto dall’intermediario. Una prova che “può essere fornita anche mediante presunzioni”.

Considerato che nel caso citato il ricorrente non aveva provato, neanche in via presuntiva, i danni subiti, con la decisione riportata nella sua relazione annuale il Collegio ha respinto il ricorso.

Qual è il punto di vista della giustizia?

Come la vede in proposito la giustizia ordinaria? La Corte di Cassazione – si legge sempre nella relazione 2021 dell’Arbitro bancario finanziario – ha affermato che il danno non patrimoniale all’immagine e alla reputazione causato da segnalazioni illegittime, in quanto “danno conseguenza”, “non può ritenersi esistente di per sé ma deve essere provato da chi ne chiede il risarcimento”.

Non finisce qui. “Anche il danno patrimoniale”, leggiamo ancora all’interno della relazione Abf, “deve essere dimostrato in modo specifico, sebbene possa essere provato anche con presunzioni”.

In che cosa consiste questo tipo di danno? Per un imprenditore, per esempio, si può concretizzare in un peggioramento della sua affidabilità commerciale, requisito essenziale anche per ottenere o conservare finanziamenti. Ma avremo modo di tornarci su.

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