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Agenti e mediatori, lo stato dell’arte

4 set 2020 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.

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Periodicamente si torna a parlare della direttiva europea 2008/48/CE, che riguarda i contratti di credito ai consumatori. Perché è già da un po’ in odore di revisione, con l’obiettivo di rafforzare ancor di più la tutela dei consumatori. La direttiva, lo ricordiamo, ha trovato attuazione in Italia con il decreto legislativo 141/2010, a sua volta ulteriormente modificato e integrato dal decreto legislativo 169/2012. Il quale è anche intervenuto a modificare il titolo V del Testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti che operano nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. In attesa della revisione della direttiva Ue e della conseguente normativa italiana, l’occasione può essere propizia per fare un breve ripasso su queste due figure, utili da conoscere soprattutto se si sta pensando di cercare e chiedere un prestito.

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Cominciamo dall’agente in attività finanziaria: come spiega l’Oam - l’organismo che vigila su chi nel nostro Paese opera in qualità di agente in attività finanziaria o di mediatore creditizio per sincerarsi che abbia i requisiti per farlo e che lo faccia correttamente - costui (o costei) “promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane”. Può svolgere solamente tale attività e, al limite, “attività connesse o strumentali alla medesima”. L’agente la svolge “su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo”: tuttavia, “nel caso in cui l'intermediario offra solo alcuni specifici prodotti o servizi, è consentito all’agente, al fine di offrire l’intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati”. Naturalmente, alla luce di quanto abbiamo detto, può esercitare la professione di agente in attività finanziaria chi è iscritto all’elenco tenuto dall’Oam, appurato che sia in possesso dei requisiti che la legge prevede.

In parole povere, cosa fa l’agente in attività finanziaria? Essenzialmente, gestisce il delicato processo tra la richiesta del prestito e la sua concessione, facendo così da tramite fra chi lo domanda e chi lo eroga: del richiedente, in particolare, verifica l’affidabilità. Mediatore creditizio è - secondo la definizione che ne dà l’Oam - chi “mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V del Tub con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”. Qual è quindi la differenza rispetto all’agente di cui sopra? Fondamentalmente, il mediatore creditizio si limita a fare da tramite indirizzando il richiedente verso il finanziamento a lui (o lei) più adatto, senza fornire alcun prodotto finanziario. È infatti tenuto alla totale indipendenza rispetto alle banche e agli intermediari di cui presenta soluzioni e proposte di credito. Anche il mediatore creditizio, così come l’agente in attività finanziaria, “può svolgere esclusivamente l’attività appena indicata, nonché attività connesse o strumentali alla stessa” e quelle definite compatibili dalla normativa. E, anche qui: per esercitare l’attività di mediazione creditizia bisogna ottenere l’iscrizione in un apposito elenco tenuto dall’Oam, previo possesso dei requisiti previsti dalla legge.

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