
Pignoramento
Il pignoramento è l’atto che dà avvio all’espropriazione forzata dei beni di un debitore insolvente, su richiesta del creditore e con ordine del giudice. Con l’ingiunzione dell’ufficiale giudiziario (art. 492 c.p.c.), i beni del debitore e i loro frutti vengono bloccati, al fine di soddisfare il credito del pignorante e degli eventuali creditori intervenuti.
Esistono diverse tipologie di pignoramento. Il pignoramento immobiliare riguarda case, terreni e altri immobili; quello mobiliare interessa beni mobili come contanti, oggetti preziosi o titoli di credito; mentre il pignoramento presso terzi riguarda denaro o beni del debitore detenuti da terzi, come stipendi, conti correnti, pensioni o crediti derivanti da lavoro autonomo.
Gli atti inefficaci verso il creditore pignorante (art. 2913 c.c.) includono tutte le operazioni di alienazione dei beni già pignorati, che non producono effetti a sfavore del creditore e degli altri creditori intervenuti. L’unica eccezione riguarda i beni mobili non iscritti in pubblici registri, per i quali valgono gli effetti del possesso di buona fede.
Ulteriori inefficacie e vincoli (artt. 2913 e 2915 c.c.) prevedono che le alienazioni di immobili o mobili registrati trascritte dopo il pignoramento, le cessioni di crediti notificate o accettate successivamente, le alienazioni di universalità di mobili senza data certa o di beni mobili senza trasferimento del possesso prima del pignoramento (salvo atto con data certa) non siano opponibili. Gli atti che creano vincoli di indisponibilità sono inefficaci se non trascritti prima del pignoramento (per immobili o mobili registrati) o, negli altri casi, se privi di data certa anteriore.
Procedure e beni aggredibili
Per procedere al pignoramento è necessario disporre di un titolo esecutivo e di un atto di precetto notificato al debitore. Il precetto concede un termine minimo di 10 giorni per effettuare il pagamento; in caso di inadempimento, si procede al pignoramento. La notifica del pignoramento deve avvenire entro 90 giorni dal precetto (art. 481 c.p.c.). Se trascorrono 45 giorni dal pignoramento senza che il creditore presenti istanza di vendita o assegnazione, il pignoramento perde efficacia.
L’ufficiale giudiziario esegue il pignoramento dopo la notifica del titolo esecutivo e del precetto, indicando il credito per cui si procede e i beni da pignorare. Il debitore deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nell’atto. Inoltre, nell’atto viene inserito l’avviso che il debitore può sostituire i beni pignorati con una somma di denaro pari al credito, chiedendo l’operazione in cancelleria prima della vendita o assegnazione e versando almeno un quinto della somma.
Il debitore ha diverse possibilità per gestire il pignoramento: può pagare subito all’ufficiale giudiziario la somma dovuta e le spese, oppure, se i beni sono già pignorati, può versare una somma pari al credito e alle spese aumentata di due decimi. Può inoltre sostituire i beni pignorati con una somma di denaro pari al credito, depositando almeno un quinto della somma prima della vendita o assegnazione, e deve dichiarare residenza o domicilio come richiesto.
Se i beni pignorati non sono sufficienti a coprire il credito, l’ufficiale giudiziario invita il debitore a indicare altri beni pignorabili, la loro ubicazione e i dati di eventuali terzi debitori. È prevista una sanzione se il debitore omette la dichiarazione o dichiara il falso.
Tra i beni impignorabili troviamo i crediti alimentari, l’assegno di maternità, gli assegni di povertà, le fedi nuziali e gli elettrodomestici di prima necessità.
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