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Tempi nuovi per l’Abf

29 lug 2022 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.

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Sì, lo sappiamo: in queste settimane vi stiamo parlando spesso dell’Arbitro bancario finanziario. Ma capiteci: da una parte, è una struttura di riferimento importantissima per chi ha una controversia da risolvere con la banca o l’intermediario in tema di operazioni e servizi bancari e finanziari, inclusi quelli riconducibili al perimetro del credito al consumo; dall’altra, è uscita di recente la relazione sul 2021, che per noi è fonte di tantissimi spunti.

Spunti, questi ultimi, che naturalmente ha molto senso condividere con voi, per rendervi consumatori e clienti più informati e consapevoli. E non finisce qui.

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Arbitro bancario finanziario: non solo relazione annuale

C’è un’altra interessante novità che ultimamente l’Arbitro bancario finanziario ha portato all’attenzione degli utenti attraverso le pagine del suo sito web. A partire dal primo ottobre, non sarà più possibile sottoporre all’Arbitro bancario finanziario “controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di presentazione del ricorso”. Ciò in base a quanto previsto dalle disposizioni della Banca d’Italia.

Cosa significa questo? Che, per esempio, il primo ottobre prossimo chiunque potrà presentare un ricorso su una controversia sorta dal 2016 in poi, ma non nel 2015 o addirittura prima. Ci sono però ancora due mesi di tempo per avvalersi dell’attuale “limite di competenza temporale”, come lo chiama l’Arbitro bancario finanziario. Fino al 30 settembre 2022, quindi, c’è la possibilità di sottoporre all’Arbitro le controversie successive al primo gennaio 2009.

Come presentare ricorso all’Arbitro bancario finanziario?

La novità ci offre l’occasione per un utile ripasso. Avete un ricorso da presentare all’Arbitro bancario finanziario? Ricordatevi che per farlo dovete utilizzare il portale Abf, seguendo l’apposita procedura guidata.

Ognuno può presentare autonomamente il suo ricorso, ma niente vieta – come forse vi abbiamo detto altre volte – di avvalersi di un rappresentante. In tal caso, il conferimento della rappresentanza può essere effettuato mediante gli esempi di procura disponibili.

Una volta presentato il ricorso, è possibile interagire con l’Abf sempre tramite il portale, che fra le altre cose permette di verificare lo stato del ricorso e di ricevere le controdeduzioni e la decisione del Collegio.

Presentare il ricorso in modalità cartacea: si può?

E il più classico e tradizionale “carta e penna”? Sì, si può anche quello. Ma fate bene attenzione: la presentazione del ricorso in modalità cartacea è consentita solo ed esclusivamente in tre casi:

  • Se si ha intenzione presentare ricorso nei confronti di due o più intermediari contemporaneamente;
  • se si ha intenzione presentare ricorso verso un intermediario estero che opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi;
  • nel caso in cui si intenda presentare ricorso nei confronti di un confidi ai sensi dell’articolo 112, comma 1, del Testo unico bancario.

Se si fa uso della modalità cartacea, il modulo di ricorso può essere inoltrato, con tutta la documentazione, tramite posta, posta elettronica certificata (pec) o via fax alla segreteria tecnica competente o a qualsiasi filiale della Banca d’Italia, oppure con consegna a mano presso una filiale della Banca d’Italia aperta al pubblico.

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