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Rinegoziare la cessione del quinto o la delega di pagamento

8 mag 2012 | 3 min di lettura | Pubblicato da Andrea P.

La cessione del quinto, formula di finanziamento destinata a lavoratori dipendenti e pensionati (per questi ultimi con l’obbligo di stipulare contestualmente una polizza vita) rappresenta ormai il 16,4% dei prestiti richiesti in Italia, secondo l’analisi diffusa la scorsa settimana da Prestiti.it, condotta su un campione di 20mila preventivi effettuati nel primo trimestre 2012. L’importo medio delle richieste di finanziamento è di 20mila euro, che vengono restituiti mediamente in circa sei anni. È una forma di prestito particolarmente importante in tempo di crisi, perché permette di ottenere liquidità a un’ampia fetta di consumatori, anche quei clienti che hanno già subito un protesto per i propri debiti o con un pignoramento in corso.

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Chi fa ricorso a questo prodotto, quindi, versa spesso in condizioni economiche difficili: non tutti sanno però che è possibile rinegoziare, cioè rinnovare, i prestiti erogati con la cessione del quinto. Il requisito fondamentale è che siano trascorsi almeno due quinti (in pratica, che sia stato pagato il 40% delle rate) del periodo di rimborso. Esiste però un’eccezione: se il contratto originario è di cinque anni (60 mesi) si può rinegoziare anche prima della soglia, purché il nuovo accordo abbia la durata decennale (il massimo periodo di rimborso possibile). Il consumatore è libero di rinnovare la cessione, a condizioni più favorevoli, presso una banca o società finanziaria diversa da quella che ha erogato il primo prestito.

È vietato invece trasferire una cessione dalla busta paga alla pensione, quindi il finanziamento dovrà essere estinto nel periodo lavorativo. Inoltre, la rinegoziazione viene negata quando le altre eventuali trattenute sullo stipendio (deleghe di pagamento o pignoramenti) non consentono di mettere da parte un adeguato livello di TFR (trattamento di fine rapporto), ovvero il denaro accantonato dall’azienda per liquidare il dipendente al termine del rapporto di lavoro.

La cessione del quinto dello stipendio o della pensione consiste in una trattenuta, per un massimo di 120 mesi, che non può superare il 20% dell’importo mensile netto percepito dal consumatore; ottenere questa percentuale è un diritto (il datore di lavoro non può rifiutarla) e occorre aver lavorato almeno quattro anni (ridotti a due per categorie particolari come i militari decorati). Il limite massimo delle cessioni attivabili in contemporanea, secondo il Dpr 180/50, è pari al 50% dello stipendio, ma per questo occorre l’autorizzazione del datore di lavoro. Non servono però garanzie esterne, come un immobile, la firma di un garante o una fidejussione; inoltre, non è necessario presentare alcuna giustificazione su come verranno impiegate le somme ricevute.

La delega di pagamento è un’altra forma di prestito personale garantito, dal meccanismo simile (trattenuta diretta sullo stipendio o sulla pensione) e con la possibilità di essere cumulato a una cessione. La differenza sostanziale è che la delega può essere concessa o meno, a propria discrezione, dal datore di lavoro. In entrambi i casi (cessione o delega) il lavoratore conferisce al datore un “mandato irrevocabile” per tutto il periodo di rimborso previsto ed entrambe le formule vanno sempre accompagnate da una copertura assicurativa dei rischi di decesso (la polizza è più costosa all’aumentare dell’età) o perdita dell’impiego. Se si verifica quest’ultimo evento, l’assicurazione interviene rivalendosi sul TFR.

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