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Prestiti, i termini per la sospensione

7 mar 2017 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria Paulucci

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Oltre 11mila famiglie hanno avuto la possibilità di sospendere per un periodo di 12 mesi la quota capitale dei prestiti in corso - rientranti nella categoria del credito al consumo o in quella dei mutui per la prima casa - grazie all’accordo siglato dall’Associazione bancaria italiana (Abi) e dalle sigle dei consumatori Acu, Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento difesa del cittadino e Unione nazionale consumatori. Questo quanto è emerso a fine febbraio, quando l’Abi ha diffuso i dati del primo monitoraggio sugli interventi di sospensione della quota capitale dei prestiti alle famiglie. Nel periodo compreso fra marzo 2015 e dicembre 2016, sono state 11.338 le famiglie che hanno avuto la chance di sospendere per 12 mesi la quota capitale del finanziamento, per l’equivalente di 337 milioni di euro. Questo, sempre secondo l’associazione dei banchieri, ha consentito agli italiani di avere a disposizione, in un anno, una maggiore liquidita? per 88,6 milioni di euro.

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Con l’occasione, l’Abi ha ricordato che gli interventi per la sospensione del pagamento della quota capitale previsti dall’accordo con i consumatori saranno validi fino al mese di dicembre di quest’anno. Il tutto in virtù dell’intesa siglata il 31 marzo 2015 - anche alla luce di ciò che prevedeva la legge di Stabilità varata per quell’anno - tra la stessa Abi e le associazioni dei consumatori. Nel dettaglio, cosa comporta questo accordo? Lato credito al consumo, comporta che fino al 31 dicembre 2017 i debitori in difficoltà possono fare richiesta per sospendere per un periodo di 12 mesi il versamento della sola quota capitale dei prestiti il cui piano di rimborso abbia una durata di più di 24 mesi. Per “debitori in difficoltà”, si intendono coloro che, nel corso dei due anni precedenti alla presentazione della domanda di sospensione, abbiano subito “la perdita del posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato o dei rapporti lavorativi di cui all’art. 409 del cpc” (sulle controversie individuali di lavoro, n.d.r.), un lutto, un “handicap grave” o una “condizione di non autosufficienza”, oppure la “sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni anche in attesa dell’emanazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito”.

In sostanza, i firmatari dell’accordo hanno voluto estendere il sostegno alle famiglie che si trovano in affanno per via della crisi economica includendovi il credito al consumo a medio e lungo termine e prevedendo fra i potenziali beneficiari quanti hanno avuto sospensioni oppure riduzioni dell’orario di lavoro in scia alla suddetta crisi. L’accordo siglato dall’Abi e dalle associazioni dei consumatori stabilisce inoltre che la sospensione non abbia alcun costo per il debitore in termini di commissioni o interessi di mora: chi ne beneficia è tenuto a corrispondere esclusivamente, sulla base delle scadenze contrattuali, gli interessi calcolati sul debito residuo. Peraltro, l’accordo ha riaperto i termini per la sospensione dei finanziamenti per tutte quelle famiglie che hanno potuto avvalersi di questo aiuto in anni precedenti: unica eccezione, i debitori che hanno presentato istanza per ottenere la sospensione nell’arco dei 24 mesi precedenti.

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