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Prestiti, i costi dell’estinzione anticipata

12 dic 2019 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria Paulucci

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Tutto ha avuto inizio con la sentenza emessa l’11 settembre dalla Corte di Giustizia europea, riguardante il rimborso dei costi dovuti dal consumatore all’istituto di credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento. I primi di dicembre sul tema si è espressa la Banca d’Italia, con una sua comunicazione. L’autorità di vigilanza ha innanzitutto ricordato come il paragrafo 1 dell’articolo 16 della direttiva europea 2008/48/CE in materia di credito ai consumatori stabilisca che “il consumatore ha il diritto di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. In altre parole, si sta parlando appunto di estinzione anticipata, totale o parziale, del finanziamento: se lo estingue in anticipo, il consumatore “ha diritto a una riduzione del costo totale del credito”.

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Cosa comprende questo costo? Tutte le spese sostenute, inclusi interessi, commissioni, imposte e tutte le altre spese da pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili. La direttiva Ue è stata recepita in Italia nel 2010. Fin qui, ok. Ma voi credete che dal 2008 a oggi non ci sia stato almeno un creditore in tutto il Vecchio Continente che abbia provato a fare melina? Ecco, appunto: qualcuno c’è stato. Tanto che la questione è arrivata alla Corte di Giustizia europea, la quale, in una sentenza del settembre di quest’anno, ha stabilito che il suddetto paragrafo 1 dell’articolo 16 “deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. Cosa comporta, ciò, per le estinzioni anticipate che avverranno d’ora in avanti in Italia e, quindi, per i consumatori che le richiederanno? È qui che entra in gioco la comunicazione della Banca d’Italia.

Bankitalia fa due precisazioni: la prima sui nuovi contratti di credito ai consumatori, inclusi quelli di finanziamento contro cessione del quinto, la seconda sui contratti già in essere. In riferimento ai primi, chiarisce che “in caso di rimborso anticipato dovrà essere assicurata la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte”. E per assicurare ai clienti la massima trasparenza, “i criteri di riduzione dei costi dovranno formare oggetto di specifica informativa al cliente”, sia in fase precontrattuale, per consentire il confronto con altre proposte, sia nelle condizioni contrattuali sul diritto di rimborso anticipato e sulla relativa procedura. E per i clienti che invece hanno già un finanziamento in corso? Anche in questo caso, spiega Bankitalia, “gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte”. Sta agli intermediari determinare il criterio di rimborso dei costi indicati nei contratti come non rimborsabili in caso di estinzione anticipata, i cosiddetti “upfront”: Bankitalia raccomanda solo l’adozione di un criterio proporzionale alla durata.

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