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Chiarimenti sull’estinzione anticipata

9 gen 2020 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria Paulucci

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Vi abbiamo parlato, qualche settimana fa, dell’estinzione anticipata dei prestiti ottenuti con cessione del quinto. In particolare, del rimborso dei costi iniziali e ricorrenti versati dal consumatore all’istituto di credito (link: https://www.prestiti.it/credito-consumi/prestiti-i-costi-dellaestinzione-anticipata), con le indicazioni fornite agli operatori del settore dalla Banca d’Italia alla luce della sentenza della Corte di Giustizia europea dello scorso settembre (la sentenza “Lexitor”). Ebbene, c’è un aggiornamento: il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu), il “parlamentino dei consumatori” istituito nel 1998 presso il ministero dello Sviluppo economico e composto dalle associazioni nazionali, sta lavorando a una proposta di legge che recepisca gli orientamenti della Banca d’Italia in materia di rimborso dei costi dal creditore al debitore in caso di estinzione anticipata del prestito garantito dallo stipendio o dalla pensione tramite appunto il meccanismo della cessione del quinto. Prossima tappa, l’avvio di un confronto fra lo stesso Cncu e la Banca d’Italia.

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“L’obiettivo”, si legge sul sito dell’associazione dei consumatori Adoc, “è prevedere una disciplina specifica che, partendo proprio dalla riduzione integrale dei costi in caso di estinzione anticipata, incentivi un mercato più semplice, trasparente e concorrenziale, accorciando la filiera del credito al consumo e ridimensionando il peso di tutti i costi di intermediazione che oggi comportano tassi eccessivamente elevati”. Tutto questo con particolare riferimento a uno strumento – la cessione del quinto, appunto – sicuro per il creditore alla luce della garanzia sottostante (lo stipendio o la pensione) e particolarmente accessibile per chi non può offrire garanzie diverse. Il Cncu si augura poi che Bankitalia valuti la modifica del regolamento sul funzionamento dell’Arbitro bancario finanziario, con l’obiettivo di “prevedere regole precise che disciplinino in maniera trasparente l’acquisizione di documenti e materiali da parte dei soggetti potenzialmente interessati dalle decisioni dell’Arbitro”.

E proprio l’Abf si è recentemente espresso sul tema del rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata del finanziamento da parte del beneficiario. Lo ha fatto tramite la decisione 26525 del 17 dicembre 2019. Che cosa dice questa decisione? In pratica, il collegio di coordinamento Abf ha fatto suoi i principi fissati dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza che abbiamo già citato, concludendo che tutti i costi del credito vadano rivisti al ribasso – e quindi ridotti – in caso, per l’appunto, di estinzione anticipata. L’Arbitro bancario finanziario ha poi affrontato il nodo dell’assenza di un criterio per procedere al rimborso dei cosiddetti costi “up front”, vale a dire quelli che si pagano prima di ricevere il prestito. Per i costi continuativi (noti anche come “recurring”), invece, appare più indicato il criterio del rimborso proporzionale alla durata (il debitore non paga quello di cui non usufruisce nell’arco di tempo rimanente), mentre per i costi iniziali ne serve uno che sia in linea con la natura della spesa da rimborsare. Fra le altre cose, poi, il collegio ha attribuito un effetto retroattivo alla decisione della Corte: in altre parole, per l’Abf va applicata a tutti i ricorsi pendenti e nuovi, salvo prescrizione, ma non ai ricorsi sui quali l’Arbitro bancario finanziario abbia già espresso una decisione in merito al punto specifico.

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