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Garante, coobbligato e cointestatario

19 gen 2024 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.

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Garante, coobbligato e cointestatario del prestito: che cosa caratterizza e, soprattutto, cosa differenzia tutte queste figure? Iniziamo dalle prime due, garante e coobbligato: entrambe entrano in scena, nell’ambito dell’iter di richiesta di un finanziamento, per dare al creditore convincenti garanzie di solvibilità, assicurandogli con una firma il pagamento “in solido” del prestito. Ma c’è una differenza che rende la posizione del coobbligato un po’ più impegnativa rispetto a quella del garante. Vediamo quale.

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Garante del prestito: chi è e che cosa fa?

Il garante entra in scena su richiesta della banca (o della finanziaria) se quest’ultima non considera sufficienti le altre garanzie offerte da chi presenta la richiesta di prestito. Sarà chiamato a soddisfare l’impegno preso con il creditore qualora il debitore non lo faccia o non riesca.

Ma attenzione: il garante sarà chiamato a intervenire solamente una volta che il creditore avrà in qualche modo certificato l’insolvenza del debitore principale, per esempio con la messa in mora. Un passaggio che invece non è previsto nel caso del coobbligato.

Coobbligato del finanziamento: che cosa fa?

Anche il coobbligato – detto anche “obbligato in solido” – come il garante affianca chi richiede il prestito offrendo importanti garanzie finanziarie. E anche il coobbligato si assume il compito di far fronte all’impegno preso dal debitore nel caso in cui quest’ultimo non lo faccia oppure non riesca.

Ma c’è appunto una differenza, e non di poco conto. Quale? Si tratta della seguente: il coobbligato deve pagare le rate del finanziamento non saldate dal debitore dal momento in cui tali rate giungono a scadenza. Non c’è bisogno di aspettare, come dicevamo, misure come la messa in mora del debitore. Insomma, pur non beneficiando del prestito, il coobbligato può essere chiamato in qualsiasi momento a rimborsare le rate non versate.

Cointestatario: attenzione alle scadenze del finanziamento

Garante e coobbligato non vanno confusi con il cointestatario, che è contitolare del finanziamento e deve rispettare le scadenze del piano di rimborso insieme al debitore. Possiamo, in estrema sintesi, riassumere così: in ordine di responsabilità, compare in prima battuta l’intestatario del finanziamento (quello che per semplificare abbiamo definito “debitore”), insieme al cointestatario; poi il coobbligato; per finire, il garante (che può godere di qualche tutela legale in più, ma ci torneremo eventualmente in un prossimo post sul tema).

Coobbligato e garante: quali requisiti devono avere?

Coobbligato e garante, come abbiamo detto, sono due figure che offrono all’istituto finanziario creditore garanzie solide sul futuro rimborso del capitale prestato (con gli interessi, ovviamente). Devono quindi presentare, tutti e due, requisiti più che solidi.

E quando parliamo di prestiti e finanziamenti, i classici requisiti che devono assicurare solidità sono essenzialmente i seguenti:

  • un reddito stabile, comprovato da apposita documentazione;
  • l’assenza di precedenti in termini di protesti subiti e, allo stesso modo, l’assenza in passato di difficoltà nella restituzione di un finanziamento;
  • l’assenza, infine, di altri prestiti in corso, che possano far prefigurare il rischio di una ben poco auspicabile situazione di indebitamento eccessivo.

Tutti temi molto importanti sui quali, in futuro, non mancheremo di tornare.

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