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Credito: agenti e mediatori

20 giu 2025 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.

foto prestiti 20 giugno

Credito, si cambia. Gli operatori della consulenza creditizia si sono recentemente confrontati a Roma, in occasione dell’evento “Leadership Forum Summer”, arrivato alla 16esima edizione. Confrontandosi, hanno fatto il punto sulla riforma della legge 141/2010, necessaria alla luce della nuova direttiva 2023/2225/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, anche nota come Ccd II.

Tale direttiva potrebbe aprire la strada alla possibilità di un rafforzamento dei poteri dell’Oam, l’Organismo competente in via esclusiva e autonoma per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

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Come abbiamo riportato non moltissimo tempo fa (https://www.prestiti.it/credito-consumi/credito-e-nuove-direttive.html), il testo della delega per il recepimento della Ccd II nel nostro Paese ha oramai superato il vaglio di Camera e Senato, e ora l’attesa ha per oggetto il decreto legislativo che dovrà attuare tale delega.

Secondo quanto è emerso dal Forum (fonte: PLTV.it), la bozza di decreto legislativo dovrebbe essere messa in consultazione prima della pausa estiva: sarà l’occasione, per gli intermediari del credito, di presentare riflessioni e osservazioni.

Nell’attesa, può essere utile fare il punto sull’Oam: cos’è, cosa fa e – soprattutto – di cosa si occupano i professionisti iscritti nei suoi elenchi.

Credito e vigilanza: di cosa si occupa l’Oam

L’Oam è, come detto, l’Organismo competente in via esclusiva e autonoma per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi: la sua istituzione risale a circa 15 anni fa, in scia al decreto legislativo 141/2010.

Prima ancora ci fu un’altra direttiva europea, la 2008/48/CE, che all’epoca intervenne per disciplinare il comparto dei contratti di credito ai consumatori e che – anche e soprattutto per via dell’impetuosa evoluzione tecnologica degli ultimi anni – ha avuto bisogno di un aggiornamento tanto ravvicinato.

All’epoca il decreto legislativo 141/2010 fu emanato nel solco della prima direttiva. E fu l’occasione per fare ordine nel comparto del credito.

Per aumentare il grado di tutela dei consumatori, vennero introdotti:

  • una certificazione della professionalità di chi si occupa di contratti creditizi;
  • il monitoraggio dell’attività degli addetti ai lavori.

Due, nello specifico, le figure che si occupano dei suddetti contratti: da una parte ci sono gli agenti in attività finanziaria; dall’altra, i mediatori creditizi.

Cosa fa un agente in attività finanziaria?

L’agente in attività finanziaria promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti “sotto qualsiasi forma” o alla prestazione di servizi di pagamento, “su mandato diretto di intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane”.

Fra i prodotti e servizi per i quali può ottenere il mandato degli intermediari bancari e finanziari figurano le cessioni del quinto e le delegazioni di pagamento, i prestiti personali e finalizzati, le aperture di credito in conto corrente e il rilascio di fideiussioni e garanzie.

L’agente in attività finanziaria lavora su mandato di un intermediario finanziario di riferimento. Il mandato è esclusivo: gli agenti in attività finanziaria possono averne uno solo, da un intermediario o da più intermediari afferenti però allo stesso gruppo. I mandati possono eccezionalmente arrivare a tre solo nel caso in cui l’intermediario offra soltanto alcuni specifici prodotti o servizi.

E i mediatori creditizi, invece, di che cosa si occupano?

I mediatori creditizi mettono in relazione, anche tramite attività di consulenza, due soggetti:

  • le banche o gli intermediari finanziari previsti dal Titolo V del Testo unico bancario (Tub);
  • la potenziale clientela.

L’ambito è sempre quello della concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma. I mediatori creditizi possono svolgere solo ed esclusivamente questa attività, le attività connesse o strumentali ad essa e quelle definite compatibili dalla normativa. E lo fanno senza essere legati all’una o all’altra parte “da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza”.

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