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Arbitro bancario, cosa si deve sapere

1 ott 2018 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria Paulucci

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Dopo che in un recente post ci siamo occupati dell’Arbitro bancario finanziario e delle nuove modalità per presentare ricorso (link: https://www.prestiti.it/credito-consumi/prestiti-ulteriori-istruzioni-per-i-reclami), ci hanno scritto alcuni utenti per chiederci qualche informazione in più. Alcuni ci hanno domandato chiarimenti sull’iter da seguire per rivolgersi all’Abf che, come si legge sul sito, è un “sistema di risoluzione alternativa delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari” anche in materia di prestiti e finanziamenti. Come spiega la guida “Abf in parole semplici”, il ricorso si può presentare online, tramite il Portale Abf (anche se sono previste alcune eccezioni per le quali è ancora consentito il ricorso cartaceo link: https://www.prestiti.it/credito-consumi/prestiti-ulteriori-istruzioni-per-i-reclami). Presentato il ricorso, la segreteria tecnica accerta la completezza, la regolarità e la tempestività della documentazione trasmessa. A chi fa ricorso potrebbe venir richiesto di fornire ulteriori elementi, richiesta questa che potrebbe essere fatta anche all’intermediario e che avrebbe l’effetto di sospendere il termine previsto per la decisione.

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Ma chi è che prende la decisione? A decidere sul ricorso è il collegio competente, sulla base della documentazione presentata: la decisione viene assunta a maggioranza e viene motivata. Se il ricorso è accolto, anche soltanto parzialmente, il collegio in alcuni casi pone un termine entro il quale l’intermediario deve adempiere a quanto indicato nella decisione, compresa la restituzione al ricorrente dei 20 euro da lui (o lei) versati a titolo di contributo spese. E se questo termine invece non è fissato, resta fermo il fatto che l’intermediario deve dare corso alla decisione del collegio entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione stessa. Come si evince dalle relazioni annuali dell’Abf, capita spesso che l’intermediario sia inadempiente, ovvero non esegua oppure esegua soltanto in parte quanto stabilito dal collegio Abf, o non rimborsi i 20 euro di contributo spese, o non corrisponda alla Banca d’Italia il contributo spese di 200 euro, che è dovuto se il ricorso viene accolto anche solo parzialmente. Cosa succede in questo caso? Se l’intermediario non rispetta la decisione o non collabora allo svolgimento della procedura, l’inadempimento viene segnalato sul sito dell’Abf, nell’elenco degli intermediari inadempienti (link: https://www.arbitrobancariofinanziario.it/intermediari-inadempienti/index.html).

Nel caso in cui invece, durante il procedimento, il ricorrente volesse tentare una conciliazione o una mediazione con l’intermediario – o aderire a un tentativo di conciliazione della banca o della finanziaria, il collegio interromperà il procedimento. Se il tentativo fallisce, nessun problema: sarà possibile riproporre il ricorso senza dover presentare un altro reclamo all’intermediario (sì, perché vige sempre la regola del ricorso possibile solo dopo reclamo all’intermediario). Può anche succedere che, prima della decisione, l’intermediario porti la controversia all’attenzione dell’autorità giudiziaria o la sottoponga ad arbitrato: in tutti e due i casi, la segreteria tecnica chiederà al ricorrente se vuole portare avanti il procedimento di fronte all’Abf e il ricorrente avrà tempo 30 giorni per rispondere. Infine, in caso di omissioni o errori materiali o di calcolo nella decisione, sarà possibile chiedere la correzione entro 30 giorni dalla sua trasmissione: questa è una prerogativa riconosciuta al cliente così come all’intermediario.

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