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Anatocismo, dipende tutto dall’addebito

21 apr 2017 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.

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Si parla di nuovo di anatocismo bancario. Cos’è? Come funziona? Innanzitutto, ecco perché torna alla ribalta: qualche giorno fa l’Agcom, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha comunicato di aver dato avvio a tre procedimenti istruttori per presunte pratiche commerciali scorrette da parte di altrettanti grandi istituti bancari. Le tre società avrebbero violato il Codice del Consumo proprio in riferimento a quanto prevede in tema di anatocismo bancario. In pratica, avrebbero continuato ad applicarlo fino all’entrata in vigore dell’articolo 17-bis del decreto legge 18/2016 - convertito nella legge 49/2016 e contenente “recenti misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio” - e nonostante fosse espressamente vietato, salvo autorizzazione preventiva del cliente, fin dai tempi della Legge di Stabilità 2014.

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Non finisce qui: i tre istituti “avrebbero adottato modalità aggressive per indurre i propri clienti consumatori a dare l’autorizzazione all’addebito”. Adesso tocca all’Antitrust verificare se le cose sono andate veramente così. Ma cos’è l’anatocismo bancario? Si tratta in pratica del meccanismo che fa sì che gli interessi maturati su un determinato capitale producano altri interessi, anche se i primi sono scaduti o non sono stati pagati. Insomma, interessi da altri interessi. Non è in sé strano: i soldi depositati in banca maturano interessi, che vengono accreditati sul capitale iniziale e che finiscono quindi per confluire nel conteggio degli interessi successivi. Il punto è che il calcolo dei tassi a debito e di quelli a credito un tempo veniva effettuato in periodi diversi: i tassi a debito sul conto corrente erano calcolati trimestralmente e dunque tolti dal conto corrente, ossia dal capitale su cui erano computati i tassi a credito, stabiliti annualmente. La differenza tra gli uni e gli altri, tra sottrazioni e somme, determinava per le banche un profitto interessante.

Dal primo ottobre 2016, in materia di anatocismo e in riferimento anche ai finanziamenti, le banche hanno dovuto adeguarsi a quanto stabilito dal decreto del ministro dell’Economia 343/2016, il quale ha dato attuazione all’articolo 120 del Testo unico bancario, che contiene i principi direttivi per disciplinare l’anatocismo bancario. In pratica, il decreto sancisce che “gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora”. Inoltre, gli interessi debitori e quelli creditori debbono avere la stessa periodicità, non inferiore a un anno. Gli interessi vanno conteggiati il 31 dicembre di ogni anno: anche per i contratti partiti durante l’anno, il conteggio si effettua comunque al 31 dicembre successivo. Gli interessi maturati in un anno diventano esigibili il primo marzo dell’anno successivo. E quando diventano esigibili, il cliente può fare due cose: pagarli, e la faccenda si chiude qui; oppure autorizzarne l’addebito in conto. Nel secondo caso gli interessi si sommano al capitale e scatta così l’anatocismo “legale”, con nuovi interessi che maturano dagli interessi precedenti. Se poi il cliente non li paga e non ne autorizza l’addebito in conto, allora diventa a tutti gli effetti inadempiente.

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