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Un nuovo sito per l'Arbitro Bancario Finanziario

28 mar 2017 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.

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Nuovo nella grafica, nell’impianto e nei contenuti: da poche settimane è in rete il nuovissimo sito dell’Arbitro bancario finanziario, che si può consultare da ogni dispositivo, mobile e non: dunque pc ma anche smartphone e tablet. Obiettivo è facilitare il “lavoro” a quegli utenti che si collegano alla ricerca di informazioni sull’Abf e su come funziona o di novità sulle decisioni dei collegi, ora più semplici da individuare in virtù del nuovo motore di ricerca di cui dispone il sito. Il quale elenca e illustra in maniera ancor più chiara il percorso da seguire per presentare i ricorsi e la relativa modulistica. Trattasi di un servizio di grande utilità per ogni consumatore che abbia a che fare con una banca, quindi in sostanza per ognuno di noi. L’Arbitro bancario finanziario, infatti, è quel sistema di risoluzione alternativa delle controversie fra clienti e banche o altri intermediari di cui abbiamo parlato anche in altre occasioni.

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Le controversie su cui è chiamato a prendere decisioni riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari: assegni circolari, bancomat, bonifici, cambiali, carte di credito e debito, conti correnti, factoring, leasing, mutui, servizi di investimento e via di questo passo. Incluse, ovviamente, le varie forme di credito al consumo. Rivolgersi all’Arbitro bancario finanziario fa sì che si possa affrontare il diverbio con la propria banca (o altro intermediario finanziario) senza dover fare ricorso all’assistenza di un legale: basta spedire l’istanza tramite un modulo disponibile sul sito e fare un versamento di 20 euro. L’Arbitro risponde in tempi tutt’altro che lunghi e i 20 euro vengono rimborsati se il ricorso è accolto anche soltanto in parte. Insomma, è un’alternativa economica (proprio perché non richiede l’assistenza di un avvocato), agevole e veloce rispetto al ricorso al giudice ordinario. Le sue decisioni non sono vincolanti come quelle assunte da un giudice però, qualora un intermediario non le rispettasse, il suo inadempimento verrebbe reso noto. Da tenere presente che il consumatore può bussare all’Abf solamente dopo aver provato a risolvere la controversia inoltrando un reclamo scritto all’intermediario.

In ogni caso, se la decisione dell’Arbitro bancario finanziario non soddisfa, il cliente, l’intermediario o tutti e due possono sempre recarsi dal giudice. L’Abf è stato istituito nel 2009 in attuazione dell’articolo 128-bis del Testo unico bancario, introdotto dalla legge sul risparmio (legge 262/2005). In merito al credito ai consumatori, l’Arbitro si è espresso in questi anni in relazione praticamente a ogni aspetto dei rapporti di finanziamento tra privati e banche o finanziarie: dalle indicazioni contrattuali obbligatorie all’estinzione anticipata, dalle segnalazioni illegittime ai Sistemi di informazione creditizia (Sic) agli interessi, arrivando a lambire il delicato tema dell’usura. L’inadempimento del fornitore è una delle questioni più gettonate in materia di prestiti finalizzati, così come l’esercizio del diritto di recesso, non sempre adeguatamente garantito. Riassumendo: se avete un finanziamento in corso e non siete contenti del trattamento che vi sta riservando la società creditizia, dopo aver fatto il reclamo di rito provate a rivolgervi all’Arbitro bancario finanziario: costa poco e potrebbe risolvervi un problema.

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