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Estinzione anticipata, nuove regole

6 ago 2021 | 4 min di lettura | Pubblicato da Maria Paulucci

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Vi è mai capitato di sfogliare la Gazzetta Ufficiale? Lasciatevi dire che non è una lettura priva di interesse, anzi. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è, si legge sul sito, la “fonte ufficiale di conoscenza delle norme in vigore in Italia” e lo “strumento di diffusione, informazione e ufficializzazione di testi legislativi, atti pubblici e privati”.

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Se a scuola avete fatto educazione civica, l’insegnante vi avrà spiegato che è la Gazzetta Ufficiale che segna il “prima” e il “dopo” delle norme nel nostro Paese: prima che vengano pubblicate, queste norme non sono ancora valide, non sono in vigore; dopo entrano in vigore, e quindi tutti noi dobbiamo conoscerle e rispettarle.

Non solo: a volte l’entrata in vigore di una nuova legge può cambiare in meglio la nostra esperienza di consumatori e debitori. Sarà – si spera – così anche con la legge 106/2021, che ha convertito con modifiche il decreto legge 73/2021 di maggio: è il cosiddetto decreto Sostegni-bis, che contiene “misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.

Questa legge è apparsa in Gazzetta Ufficiale il 24 luglio ed è entrata in vigore il giorno dopo, ovvero il 25 luglio.

Ne stiamo parlando non per farvi l’ennesima lezione di educazione civica – che comunque non guasta mai, eh – ma per segnalarvi che nella fase di conversione in legge è stato inserito nel testo legislativo un emendamento destinato ad avere un impatto non indifferente sul mercato del finanziamenti. Di cosa si tratta?

Cosa prevede l’emendamento del Sostegni-bis?

In sostanza, l’emendamento va a riformulare l’articolo 125-sexies del Testo unico bancario, dedicato all’estinzione anticipata dei finanziamenti.

Una notizia che era molto attesa dagli addetti ai lavori dopo la sentenza 383 dell’11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, nota anche come sentenza “Lexitor”.

Con questa sentenza – lo ricordiamo – la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che, in caso di estinzione dei prestiti prima della loro scadenza, il consumatore ha diritto a vedersi restituita una quota di tutti i costi a suo carico per il periodo in cui non va a godere di quel credito.

I prestiti in questione, lo ricordiamo, sono quelli che rientrano nel perimetro del credito al consumo: quindi, fra gli altri, cessioni del quinto, prestiti personali, prestiti finalizzati.

Ma torniamo al comma: esso prevede che l’articolo 125-sexies, dedicato al rimborso anticipato, venga sostituito da una nuova formulazione. Quale?

Cosa c’è scritto nel nuovo 125-sexies?

Innanzitutto, il nuovo 125-sexies conferma che il consumatore può rimborsare in anticipo, in qualunque momento, in tutto o in parte, “l’importo dovuto al finanziatore”, ma – aggiunge – in tal caso “ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito**, escluse le imposte**”. Viene così recepita la sentenza “Lexitor” di cui vi abbiamo detto poco fa.

Ma cos’altro c’è scritto nel nuovo articolo del Tub? Che i contratti di credito devono indicare con chiarezza “i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato”, posto che, laddove non diversamente indicato, “si applica il criterio del costo ammortizzato”.

Un aspetto tecnico, questo, sul quale secondo alcuni addetti ai lavori occorreranno poi ulteriori approfondimenti. Ma la strada, intanto, sembra tracciata.

In caso di rimborso anticipato, comunque, “il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito”. Un indennizzo che – com’è già nei fatti – non può superare:

  • l’1% dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno;
  • lo 0,5% dello stesso importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno.

In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’ammontare degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

Non è invece dovuto se l’importo rimborsato in anticipo equivale all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10 mila euro, se riguarda un contratto di apertura di credito e in altri casi specificati nel nuovo articolo.

Vale anche per l’estinzione dei contratti già sottoscritti?

No. Il nuovo 125-sexies si applica ai contratti sottoscritti dopo la data di entrata in vigore della legge 106/2021.

Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge continueranno ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del Testo unico “di cui al decreto legislativo 385/1993” e le norme secondarie “contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.

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