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Contratti nulli se contrari al consumatore

24 apr 2012 | 3 min di lettura | Pubblicato da Andrea Paternostro

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Una sola clausola “abusiva” può rendere nullo l’intero contratto stipulato da un consumatore, anche nel settore del credito, se questo serve a garantire la sua tutela alle migliori condizioni possibili. È quanto si ricava da una sentenza della Corte di giustizia europea (C-453/10) che il 15 marzo scorso si è pronunciata su una vicenda accaduta in Slovacchia, relativa a un contratto di finanziamento nel quale era stato indicato un TAEG (tasso annuo effettivo globale) inferiore rispetto a quello effettivamente applicato al cliente. Un principio importante perché ne consegue che la tutela del consumatore, garantita dalle leggi del singolo Stato, può essere più forte delle norme già in vigore per tutta l’Unione. In questo caso, infatti, in base alle regole comunitarie sarebbe stata annullata solo la clausola incriminata, ma la Corte ha deciso che il singolo Stato può prevedere l’annullamento dell’intero accordo.

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Il Tribunale distrettuale di Prešov ha ritenuto necessario l’intervento della Corte con sede in Lussemburgo per ottenere una corretta interpretazione delle norme comunitarie, sottoponendo ai magistrati due “questioni pregiudiziali”: la validità dell’intero contratto e l’esistenza di una pratica commerciale sleale. Il contratto riguardava un prestito stipulato con la società finanziaria SOS per quasi 5mila euro, erogati a un TAEG effettivo del 58,76% contro il 48,63% indicato nell’accordo. Il giudice distrettuale aveva inoltre individuato diverse clausole sfavorevoli ai consumatori. Annullando l’intero contratto, i clienti avrebbero dovuto pagare alla finanziaria soltanto gli interessi di mora (9%); mantenendo invece in vigore l’accordo senza le clausole abusive, la somma da corrispondere sarebbe stata ben più elevata perché avrebbe incluso le spese del prestito.

L’errata indicazione del costo del finanziamento, come accaduto nel caso oggetto della sentenza, può diventare una “pratica commerciale ingannevole” a tutti gli effetti (secondo la definizione della direttiva europea 2005/29/CE, articolo sei) ma a una condizione: “induca o sia idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”. Il giudice nazionale deve verificare caso per caso, con la propria sensibilità, se questa circostanza sussiste.

Occorre quindi fare un passo indietro per spiegare lo spirito delle norme europee a tutela dei consumatori, partendo dall’ormai “anziana” direttiva 93/13/CE che ha fondato un sistema di garanzie basate sull’idea che il consumatore sia in una posizione di inferiorità, sia per il suo minor potere che per le informazioni in suo possesso, rispetto alle imprese con cui stipula un contratto. Questa condizione subalterna si traduce, in pratica, nella sola possibilità di aderire alle condizioni predisposte dalla controparte, senza avere alcuna reale influenza sulle stesse.

Ecco perché l’Unione europea ha imposto ai suoi Stati un orientamento preciso per la gestione delle clausole abusive, le quali “non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali”. La direttiva del 1993 sottolinea con forza il diritto del consumatore di ricevere per iscritto clausole “sempre redatte in modo chiaro e comprensibile” e di avere ragione nelle situazioni ambigue, come indicato dall’articolo 5: “In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore”.

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