TAEG illegittimo: sì al risarcimento degli interessi

TAEG illegittimo: sì al risarcimento degli interessi

TAEG illegittimo: quali sono i diritti del consumatore

Pubblicato il 11 dicembre 2020

Rivolgendosi al sistema bancario potrebbe succedere che gli istituti di credito applichino dei tassi d'interesse superiori a quelli previsti nel contratto. Si tratta, ovviamente, di una procedura fuorviante e irregolare. Le banche, difatti, non possono applicare tassi d'interesse superiori a quelli specificati nelle condizioni contrattuali. Cosa fare se si verifica una situazione di questo tipo?

TAEG: cos'è?

Innanzitutto è importante essere a conoscenza di quali siano le voci di spesa che concorrono a comporre il Tasso Annuo Effettivo Globale.

Il TAEG è un indicatore convenzionale sintetico che rappresenta il valore totale del credito. Il TAEG non viene scelto liberamente dalla banca, ma si determina usando una formula prescritta dal Decreto Ministeriale dell'8 luglio del 1992, a seconda del metodo che viene utilizzato per il calcolo di tutti gli interessi a carico del consumatore. Nel calcolo del valore del TAEG vengono sempre inclusi diversi fattori. Tra questi spicca:

  • il rimborso del capitale
  • il pagamento degli interessi
  • le spese d'istruttoria
  • le spese relative alla pratica del credito
  • gli eventuali costi sostenuti per l'assicurazione oppure
  • le eventuali spese legate alle garanzie imposte dal credito e finalizzate ad assicurare il rimborso (parziale oppure totale) del credito nel caso del decesso, infermità, disoccupazione o invalidità

In molti casi, nel calcolo del TAEG viene anche compreso il costo dell'attività di mediazione che viene svolta da un terzo e serve per ottenere il credito. A seconda della tipologia di contratto stabilita, il cliente potrebbe essere obbligato a sostenere anche delle spese accessorie.

Se il tasso d'interesse effettivamente applicato dalla banca è differente rispetto a quello previsto nel contratto, il cliente ha diritto a non pagare più interessi del dovuto e dovrà versare unicamente gli interessi rideterminanti al tasso minimo.

A tal proposito è da segnalare la sentenza del Tribunale di Tivoli emessa il 17 giugno del 2020. Nella causa aperta il giudice è stato chiamato ad analizzare la situazione, verificando che il TAEG applicato fosse diverso da quello dichiarato nel contratto. Egli ha quindi disposto che la differenza in termini d'interessi fosse restituita al cliente, eseguendo il calcolo del tasso minimo dei BOT.

TAEG illegittimo: cosa fare?

Quando la banca applica dei tassi d'interesse diversi da quelli presenti nel contratto, commette un illecito ed è obbligata, a norma di Legge dello Stato Italiano, a restituire gli interessi. A stabilirlo ci ha pensato il Tribunale di Tivoli, rimarcando come la banca non abbia i diritti di applicazione dei tassi d'interesse superiori a quelli inseriti nel contratto. Se questo accadesse, il cliente potrebbe rivolgersi prima alla banca in questione per riottenere gli interessi e, qualora la sua richiesta non venisse soddisfatta, potrebbe anche rivolgersi al Tribunale.

Occorre comunque specificare che il contratto di credito al consumo sia differente da quello del mutuo oltre che dalle altre tipologie di credito personale. Questo a causa della natura del credito, che rappresenta un prestito finalizzato. Una caratteristica, questa, che in gran misura risulta evidente già a una prima analisi dei vari moduli che vengono predisposti dagli istituti di credito. Negli stessi si riporta la dichiarazione per mezzo della quale il cliente privato riconosce che il prestito sia funzionale all'adempimento dell'obbligazione che grava sullo stesso.

Nella maggior parte dei casi, i prestiti per credito al consumo sono finalizzati alla possibilità di acquistare delle merci oppure dei servizi. Affinché il cliente possa rivolgersi alle autorità giudiziarie, è necessario che il contratto stabilito riporti alcune informazioni, proprio come da normativa.

In modo particolare, esso deve riportare la descrizione dei beni e dei servizi acquistati con i soldi usati per il prestito. Il contratto deve inoltre riportare tutte le spese legate alla richiesta e alla gestione del finanziamento come l'importo richiesto, il TAN e il TAEG. Qualora il contratto sia sprovvisto di tali informazioni, il cliente non avrà il diritto di rivolgersi alla banca oppure a un'autorità giudiziaria per denunciare il TAEG illegittimo. Pertanto, si consiglia di verificare sempre la presenza di tali dati sul contratto.

Interessi TAEG: problemi di contratto

In molti casi gli ostacoli che impediscono al cliente di riottenere gli interessi sono proprio di natura contrattuale. Per capirlo basterebbe considerare la classica situazione in cui nel contratto non vengono riportate le indicazioni sul cosiddetto Indicatore Sintetico del Costo rispetto all'ammontare totale del credito concesso.

D'altro canto, sono gli stessi istituti di credito a dover indicare, seguendo la deontologia della trasparenza bancaria, tutti i dettagli relativi al credito al consumo fornito riportando anche il valore totale del finanziamento. Prima di firmare il contratto di prestito, è quindi consigliabile leggere attentamente tutte le clausole e le specifiche inserite in esso.

TAEG calcolato male: ecco come agire

Se il cliente si accorge che il TAEG è stato calcolato in modo non corretto dalla banca, la prima cosa da fare è quella di mettersi in contatto con l'istituto di credito e segnalare l'anomalia di calcolo.

Qualora la finanziaria non dovesse accogliere la segnalazione fatta sarà necessario rivolgersi al Tribunale di competenza.

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La redazione interna di Prestiti.it, collabora con alcuni giornalisti professionisti per la stesura delle News su Mondo Prestiti:

Franco Canevesio, genovese, è giornalista professionista specializzato in economia e Borsa.

All'inizio negli anni '90 si è occupato di cronaca su La Repubblica lavorando al contempo come giornalista in alcune televisioni libere liguri. A Milano è stato redattore capo di Italia-iNvest.com, primo sito italiano specializzato in economia. Ha lavorato al sito “Lettera finanziaria” di Giuseppe Turani. Sulla carta stampata ha lavorato con Affari & Finanza ed è stato caporedattore di Finanza e Mercati. Attualmente lavora a MF-Milano Finanza.

Valerio Mingarelli, marchigiano, è giornalista professionista fin dall’età di 28 anni.

Ha cominciato la sua carriera in ambito televisivo (TV Marche e TV 23) per poi passare alla carta stampata nel 2002 scrivendo prima per il Giornale dell’Umbria e poi per il Corriere Adriatico. Dal 2007 è al quotidiano Metro, testata internazionale fra le più diffuse, dove cura le pagine dell’economia scrivendo, fra l’altro, di assicurazioni, risparmio, mutui e immobiliare.

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