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La normativa e i diritti dei consumatori nei prestiti personali

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Le 3 cose da sapere

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    Ogni prestito deve indicare chiaramente TAEG, tassi e costi per confrontare le offerte.

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    Ogni prestito deve indicare chiaramente TAEG, tassi e costi per confrontare le offerte.

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    Hai sempre diritto a recesso entro 14 giorni senza penali.

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    Hai sempre diritto a recesso entro 14 giorni senza penali.

  3. 3

    Puoi estinguere il prestito anticipatamente, ottenendo la riduzione dei costi complessivi.

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    Puoi estinguere il prestito anticipatamente, ottenendo la riduzione dei costi complessivi.

I prestiti personali sono strumenti finanziari molto diffusi, ma raramente se ne conoscono nel dettaglio normativa, diritti e tutele previste per i consumatori. Facciamo chiarezza, allora, sulle regole principali e i diritti fondamentali prima di firmare un contratto di credito.

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Sommario

La normativa di riferimento sul credito al consumo

Oltre a sapere bene come funziona un prestito personale, prima di avanzare una richiesta di finanziamento è importante informarsi anche sulla normativa che li regolamenta.

I due decreti di riferimento nel quadro normativo del credito al consumo sono il n. 206/2005 e il n. 141/2010, oltre alla nuova direttiva europea CCD II che gli Stati membri dovranno recepire entro il 20 di novembre 2025.

Le tutele del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005)

Gli artt. 40-43 del Codice del Consumo, successivamente recepiti o parzialmente abrogati dal decreto legislativo n. 141/2010, disciplinavano:

  • TAEG e pubblicità (artt. 40-41), adeguando il codice alla normativa UE, specificando l'obbligo di dare al cliente indicazioni chiare e omogenee riguardo al TAEG e definendo l'ambito di intervento del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio);
  • l'inadempimento del fornitore (art. 42), specificando che il consumatore può agire verso il finanziatore inadempiente nei limiti del credito ricevuto, quando vi è accordo di esclusiva tra fornitore e finanziatore, o anche verso terzi a cui il finanziatore abbia ceduto i diritti sul credito (il Testo Unico Bancario, art. 125-quinquies, dettaglia poi effetti e rimborsi);
  • il rinvio al Testo Unico Bancario (art. 43) per la restante disciplina e sanzioni (artt. 144-145 TUB).

Il Decreto Legislativo n. 141/2010

Il D.Lgs. 141/2010 ha recepito in Italia la Direttiva 2008/48/CE e ha aggiornato regole, soglie e trasparenza del credito al consumo. Vediamo nel dettaglio i diversi aspetti.

  • Ambito di applicazione: finanziamenti tra 200 e 75.000 euro, esclusi i mutui ipotecari e i crediti immobiliari di lunga durata, oltre ad altri casi specifici;
  • Trasparenza dei costi: obbligo di indicare il TAEG come costo totale del credito, che include interessi (TAN), commissioni, imposte e costi di servizi accessori obbligatori, mentre non comprende interessi di mora, spese notarili e servizi facoltativi;
  • Pubblicità e informazione: obbligo di fornire annunci chiari, con esempio rappresentativo e indicazione di tasso (fisso/variabile), TAEG, importo totale del credito, durata e oneri essenziali;
  • Diritto di recesso: limite di 14 giorni di calendario per il debitore per recedere dal contratto;
  • Informazioni precontrattuali standardizzate: introduzione del modulo informativo europeo di base (SECCI/EBIC) con condizioni, costi e diritti;
  • Contenuto minimo del contratto: importo e modalità del finanziamento, piano rate, TAEG e regole di variazione, oneri esclusi dal TAEG con stima, garanzie/assicurazioni richieste, mora e modalità di recesso, da esplicitare in un documento di sintesi obbligatorio.

Direttiva europea CCD II

La nuova Direttiva (UE) 2023/2225, denominata “CCD II”, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 20 novembre 2025 e riforma in modo esteso la disciplina del credito al consumo, sostituendo la precedente Direttiva 2008/48/CE.

Rispetto al quadro attuale, la CCD II amplia il campo di applicazione ai contratti fino a 100.000 euro e ai microcrediti sotto i 200 euro, includendo nuove forme di finanziamento come:

  • i leasing con opzione d’acquisto;
  • gli scoperti di conto rimborsabili entro 30 giorni;
  • i crediti tramite piattaforme di crowdfunding;
  • le formule “Buy Now, Pay Later” (BNPL). 

La nuova direttiva europea rafforza inoltre le regole su pubblicità e trasparenza, rendendo obbligatorie informazioni più chiare e uniformi sul TAEG e sui costi complessivi. La scheda informativa SECCI sarà più completa e verranno introdotti standard più stringenti per la consulenza al consumatore e la valutazione del merito creditizio, soprattutto in caso di decisioni automatizzate.

Infine, la direttiva potenzia i diritti di recesso e di estinzione anticipata, garantendo maggiori tutele e libertà contrattuali ai consumatori.

I diritti fondamentali del consumatore nel prestito

Vediamo quali sono i principali diritti del debitore in un contratto di credito al consumo.

Il diritto all’informazione precontrattuale

Prima di firmare, il cliente ha diritto a ricevere gratuitamente informazioni chiare e comprensibili su supporto durevole tramite il modulo SECCI. Il modulo riporta:

  • le caratteristiche del finanziamento, come il tipo di contratto, l'importo, la durata, le rate, l'eventuale bene/servizio e il suo prezzo (per prestiti finalizzati), gli interessi e le garanzie;
  • il TAEG, con l'indicazione chiara di costi inclusi ed esclusi;
  • diritti e aspetti legali, come la consultazione di banche dati, il diritto di copia del contratto prima della firma, il diritto e le modalità di recesso, il rimborso anticipato, le conseguenze di ritardi o mancati pagamenti ecc.

Le informazioni devono essere fornite al consumatore in tempo utile per confrontare le offerte. Se fornite meno di un giorno prima rispetto alla firma, il creditore deve inviare un promemoria sulla facoltà di recesso entro 14 giorni. Il consumatore ha sempre diritto all’assistenza del finanziatore, anche telefonica, durante i normali orari di lavoro.

Il diritto di recesso

Il consumatore può recedere senza penali e senza obbligo di specificare la motivazione entro 14 giorni di calendario dalla firma del contratto. Se non si sono ricevute le condizioni contrattuali e le informazioni richieste, il termine può estendersi fino a 12 mesi e 14 giorni, mentre se non si è stati informati riguardo al diritto di recesso, non è prevista alcuna scadenza per esercitarlo.

Il diritto all’estinzione anticipata e l’indennizzo dovuto

Il consumatore ha diritto a estinguere anticipatamente il debito residuo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento. In particolare, ha diritto:

  • all’equa riduzione del costo complessivo del credito;
  • al rimborso parziale di tutti i costi, inclusi quelli non legati alla durata (in linea con l’interpretazione UE).

Il creditore può applicare un indennizzo equo per i costi direttamente connessi al rimborso anticipato, nei limiti previsti dalla legge e dal contratto. Nei contratti nazionali può essere previsto un massimo dell’1% del capitale residuo.

Trasparenza dei costi e tutele anti-usura

Esistono poi alcune norme che hanno l'obiettivo di rendere assolutamente trasparenti, per il consumatore, i costi associati al prestito e di tutelarlo da eventuali tassi usurari.

Il limite del TEGM e le soglia di usura

Il TAEG non può superare il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) usato come riferimento per la soglia di usura. Questo è un presidio essenziale per prevenire tassi e costi eccessivi. La CCD II incoraggia a stabilire limiti su tassi e costi per proteggere i consumatori.

La correttezza di TAN e TAEG

La legge stabilisce la definizione di TAN e TAEG e ne determina le specifiche e le modalità di comunicazione al consumatore. 

In breve, il TAN è il tasso “puro” applicato al capitale, senza commissioni, mentre il TAEG è l’indicatore del costo totale del credito: include interessi, commissioni (anche di intermediari), imposte e costi per servizi accessori obbligatori. Non include, invece, interessi di mora o penali, spese notarili e servizi accessori facoltativi.

Il TAEG è lo strumento chiave per confrontare le offerte in modo omogeneo, anche di operatori esteri attivi in Italia.

Obblighi di trasparenza su spese e commissioni

Prima e durante il rapporto di credito, per legge devono esserti forniti:

  • fogli informativi con tassi, spese, interessi di mora e periodo di validità del TAEG;
  • modulo SECCI con dettagli su costi inclusi/esclusi, garanzie e coperture richieste;
  • contratto scritto che indichi l'ammontare e le modalità del finanziamento; il numero, l'importo e la scadenza delle rate; il TAEG e le regole di modifica; gli oneri esclusi dal TAEG (con una stima); le garanzie e le assicurazioni richieste; gli interessi di mora; le modalità di recesso. Nessuna somma è dovuta se non prevista in contratto;
  • documento di sintesi, anche periodico, per carte revolving e aperture di credito.

Pubblicità e comunicazioni commerciali devono essere corrette, chiare e non ingannevoli. È vietato desumere il consenso con opzioni pre-selezionate.

La gestione di dati personali e privacy

Esistono poi alcuni aspetti normativi specifici per la tutela della privacy del consumatore e la gestione dei suoi dati personali.

In particolare, per valutare il merito creditizio deve essere utilizzato il metodo del credit scoring, basato su informazioni pertinenti, complete e accurate (reddito e lavoro, importo e durata del finanziamento, bene finanziato, indebitamento risultante dalle banche dati). I dati confluiscono in Sistemi di Informazioni Creditizie (S.I.C.) privati per importi sotto soglia e in centrali rischi pubbliche per importi maggiori. 

Le tempistiche di conservazione nei SIC sono le seguenti:

  • per richieste di credito, fino a 180 giorni (30 giorni se il prestito non viene concesso);
  • per ritardi poi regolarizzati, 12 mesi per ritardi fino a 2 rate/mesi, 24 mesi se superiori;
  • per mancati pagamenti, 36 mesi dalla scadenza del rapporto;
  • per informazioni positive, fino a 36 mesi dalla chiusura ed entro 90 giorni dalla revoca del consenso.

Il creditore ha comunque l'obbligo di avvisare il cliente prima di registrare ritardi nei pagamenti. In ogni caso, i dati non sono accessibili prima di 15 giorni dall’avviso. Se la domanda di prestito viene rifiutata sulla base delle informazioni fornite da una banca dati, il cliente ha diritto a saperlo subito e gratuitamente, con indicazione della banca dati e dell’esito.

Quando la valutazione di affidabilità si basa su trattamenti automatizzati, il consumatore ha diritto a:

  • una spiegazione chiara e comprensibile della valutazione;
  • esprimere la tua opinione;
  • chiedere il riesame umano della decisione.

Inoltre, per il consumatore è sempre possibile accedere ai dati presenti nei S.I.C. e chiederne la rettifica rivolgendosi al finanziatore o al gestore del sistema, che devono rispondere entro 15 giorni, informando il cliente se servono verifiche. 

La vigilanza sul rispetto delle norme e delle tutele per il consumatore è affidata al Garante per la protezione dei dati personali, che può vietare trattamenti illeciti, ricevere reclami e promuovere codici di condotta di settore.

14 ott 2025 | 8 min di lettura | Pubblicato da Linda M.

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