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Prestiti, preventivi e fattibilità

12 gen 2015 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.

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Il prestito personale rientra nella categoria “prodotti e servizi”. Ciò significa che prima della sottoscrizione si può richiedere un preventivo. Nell’era di Internet, banche e finanziarie offrono al consumatore la possibilità di fare il preventivo direttamente online. In linea di massima, funziona così: ci si collega al sito della società, si compila un form che tipicamente richiede nome, cognome, professione e un numero di telefono con un indirizzo di posta elettronica ai quali poter essere contattati. Poi, bisogna aspettare. A stretto giro, i preventivi più in linea con il profilo che emerge dal form arrivano via mail. Essi contengono l’importo e il numero delle rate da rimborsare, il Tan e il Taeg e la cifra complessiva dovuta.

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A quel punto, rispetto alla proposta che sembra la più convincente, si può procedere con la richiesta di fattibilità. E qui già entriamo nella fase in cui si chiede alla banca o alla finanziaria di valutare se è il caso oppure no di erogare il prestito, sulla base del nostro merito creditizio e della nostra capacità di rimborso. Può capitare di leggere, sul sito web o sul preventivo ricevuto via mail, che la richiesta di fattibilità è “immediata” e “senza impegno”. Siate molto cauti. Potrebbe infatti capitarvi quello che è successo a un consumatore tempo fa. Ebbene, l’uomo si rivolge al servizio di assistenza alla clientela di una società per sapere fino a che punto la richiesta di fattibilità sarà vincolante. Gli viene assicurato che assolutamente non lo sarà.

Gli viene anche spiegato che non potrà ottenere un responso se prima non trasmette i suoi riferimenti, la documentazione sul reddito, gli estremi del conto corrente, copia del documento d’identità e, attenzione, il contratto firmato. Nel giro di qualche giorno, arriva la risposta. Ed è positiva. Però – e qui sta l’intoppo – essendoci di mezzo un contratto firmato, la società attiva subito il prestito. Insomma, quella che il cliente ha inteso come una seconda valutazione preliminare si rivela un’analisi assai più seria, a valle della quale il finanziamento viene accordato e accreditato sul conto corrente. Con obbligo, da parte dello stesso cliente, di restituirlo insieme agli interessi. Peraltro, come abbiamo segnalato in un recente articolo, l’eventuale rifiuto finisce nel Sistema di informazioni creditizie, dal quale viene cancellato dopo 30 giorni.

Cosa fare, dunque? Intanto, chiarezza su due punti: il preventivo e la richiesta di fattibilità costituiscono le fasi preliminari della domanda di finanziamento; come tali, non devono essere vincolanti. In nessuna delle due fasi la società creditizia dovrebbe chiedere firme di contratti: semmai, al momento della richiesta di fattibilità, può domandare la documentazione sul reddito, senza la quale non sarebbe possibile valutare la compatibilità tra importo del prestito e risorse del richiedente. Dopo qualche giorno, effettuati tutti gli esami del caso, la società ricontatta l’interessato per fargli sapere se il finanziamento a cui aspira è in linea con la sua situazione oppure no. Se la risposta è positiva, e se il cliente ancora lo vuole, si può definire ancor meglio la proposta, correggere il tiro se serve, poi procedere all’istruttoria vera e propria e, alla fine, attivare il finanziamento.

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