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Prestiti: moratoria in corso

26 giu 2020 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.

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Non è ancora scaduto il tempo per poter beneficiare della moratoria varata da Assofin e dalle sue associate. Moratoria, spiega l’associazione degli operatori del credito al consumo e immobiliare, pensata per “i titolari di contratti di credito ai consumatori che, come effetto dell’emergenza Covid-19, a partire da una data successiva al 21 febbraio 2020 e sino alla data ultima del 30 giugno 2020 indicata dall’Eba nelle sue linee guida del 2 aprile 2020, si trovino in una situazione di temporanea difficoltà economica”. L’Eba, lo ricordiamo, è l’organismo Ue che dal gennaio 2011 svolge un ruolo di sorveglianza sul mercato bancario europeo. Ma quando si parla di “situazione di temporanea difficoltà economica”, a cosa ci si riferisce? A un momento non semplice dovuto alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato (tolte le ipotesi di risoluzione consensuale o per limiti d’età con diritto alla pensione di vecchiaia o anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa), alla cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” (eccezion fatta per le ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa) e alla sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni.

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La moratoria vale anche per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 abbiano registrato un calo del fatturato di più del 33% rispetto all’ultimo trimestre del 2019, come conseguenza della chiusura o della diminuzione dell’attività alla luce delle disposizioni varate per fronteggiare l’emergenza pandemica. Ma della moratoria possono beneficiare anche gli eredi di persone venute a mancare e che, in vita, abbiano stipulato contratti “non assistiti da polizza di protezione del credito che preveda il pagamento di un indennizzo pari al capitale residuo”. La durata della sospensione, ricordiamo anche questo, può arrivare a sei mesi. Ma per quali finanziamenti la si può richiedere? Per quelli il cui ammontare superi i 1.000 euro di importo finanziato e la cui durata originaria vada oltre i sei mesi. Attenzione: la sospensione si può applicare anche alle cessioni del quinto, ma solo a determinate condizioni.

Come si applica la sospensione? Ebbene, essa può applicarsi al pagamento della rata mensile fino a sei mesi (o equipollente nel caso di rate non mensili) oppure al pagamento della sola quota capitale fino a sei mesi (o equivalente in caso di rate non mensili). Nel primo caso, vengono comunque applicati gli interessi calcolati sul debito residuo secondo il Tan previsto dal contratto di finanziamento originario, interessi che andranno pagati una volta terminata la sospensione; nel secondo caso, invece, durante il periodo di sospensione andranno corrisposti solamente gli interessi calcolati sul debito residuo al tasso previsto dal contratto di finanziamento originario e, terminato il periodo di sospensione, dovrà riprendere il pagamento delle rate per intero. E se ci sono di mezzo polizze assicurative? Sarà discrezione delle compagnie prolungarne la validità. In ogni caso, la durata del periodo di ammortamento si allungherà proporzionalmente alla sospensione concordata.

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