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L’importanza della valutazione del merito creditizio

29 mag 2020 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria Paulucci

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La Corte di Giustizia Europea è tornata a occuparsi di merito creditizio e lo ha fatto con una sentenza dello scorso marzo che fa luce su due articoli della direttiva 2008/48/CE, sui contratti di credito ai consumatori. I due articoli in questione sono l’8 e il 23. Di cosa parlano? Ci arriviamo. Cominciamo però col dire che obiettivo della direttiva, come di tutte le direttive, è “una piena armonizzazione che garantisca a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e che crei un vero mercato interno”. Ecco quindi che, in riferimento al credito al consumo, “agli Stati membri non dovrebbe essere consentito di mantenere o introdurre disposizioni nazionali diverse da quelle previste dalla presente direttiva”, laddove le materie sono armonizzate. In particolare, nel mercato creditizio “è importante che i creditori non concedano prestiti in modo irresponsabile o non emettano crediti senza preliminare valutazione del merito creditizio, e gli Stati membri dovrebbero effettuare la necessaria vigilanza per evitare tale comportamento e dovrebbero determinare i mezzi necessari per sanzionare i creditori qualora ciò si verificasse”.

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Insomma, i creditori “dovrebbero avere la responsabilità di verificare individualmente il merito creditizio dei consumatori”. Come? Utilizzando le informazioni fornite dal consumatore stesso non solo durante la preparazione del contratto di credito, ma anche nell’arco di una relazione commerciale di lunga data e consultando le banche dati pertinenti. E arriviamo così agli articoli 8 e 23 della direttiva. Il primo, sull’“Obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore”, al paragrafo 1 sancisce che gli Stati membri debbano provvedere affinché, prima della conclusione del contratto di credito, “il creditore valuti il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando la banca dati pertinente”. Secondo l’articolo 23, sulle sanzioni, “gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive”.

Ma torniamo alla sentenza della Corte di Giustizia Europea: essa ruota intorno alla controversia fra un consumatore e una finanziaria, laddove il primo ha chiesto un prestito, la seconda glielo ha concesso e poi il primo non ha onorato le rate dovute, costringendo la seconda a rivolgersi a un tribunale. Ma in difetto sembrerebbe essere proprio la seconda, per la questione relativa alla valutazione del merito di credito del consumatore. La Corte di Giustizia Ue ha quindi sentenziato quanto segue: gli articoli 8 e 23 vanno interpretati nel senso che un giudice nazionale deve esaminare d’ufficio l’esistenza di una violazione, da parte del creditore, dell’obbligo precontrattuale di soppesare il merito di credito del consumatore, applicando nel caso le relative sanzioni, le quali devono soddisfare i requisiti dell’articolo 23. Questi due articoli escludono poi che la questione si possa risolvere “semplicemente” con la nullità del contratto di credito e l’obbligo, per il debitore, di ridare al creditore quanto ricevuto.

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