Estinzione anticipata di prestiti e mutui: sentenza Ue

Estinzione anticipata di prestiti e mutui: sentenza Ue

Diverse le spese che verranno rimborsate

Pubblicato il 29 novembre 2019

Uno dei motivi che ostacolano spesso la decisione di chiedere un prestito personale (o un mutuo) è il fatto di dover perdere denaro se si decidesse di estinguere anticipatamente il rapporto debitorio. Una buona notizia arriva dalla sentenza dell'11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, secondo cui i clienti che hanno intenzione di finire prima dei termini previsti un rapporto che li lega all’istituto finanziario, per restituire il debito contratto, potranno contare su rimborsi superiori rispetto a quelli attuali.

Restituzione dei costi d'istruttoria. Grazie alla sentenza Ue sarà possibile, per esempio, ottenere indietro le spese affrontate in fase di concessione del finanziamento: i costi d’istruttoria e di gestione della pratica, o quelli sostenuti per l’intermediazione o, ancora, le spese di perizia nel caso di mutuo per la casa. Non si tratta di roba di poco conto, soprattutto in casi nei quali le cifre erogate sono di piccola o di media entità: un caso è quello dei prestiti ottenuti tramite cessione del quinto.

Costi per l'intermediazione: la sentenza Ue fa chiarezza. Sempre secondo la recente sentenza della Corte Europea, il rientro dei costi potrebbe ricomprendere anche quelli sostenuti a causa dell’intermediazione creditizia. È stato stabilito, infatti, un criterio di equità, confermando che le spese sostenute nei rapporti con gli intermediari vadano restituite in caso di estinzione anticipata. Il rimborso di queste spese sarà comunque erogato tanto nel caso di consulenza di un intermediario indipendente che in quelli in cui l’operatore finanziario sia legato all'istituto finanziario tramite contratto di convenzione: le commissioni d'intermediazione, infatti, per obbligo di legge vengono comunicate alla banca che le inserisce nel finanziamento in modo da calcolare nettamente il Taeg. Nel caso in cui il costo dell’intermediazione creditizia sia stato inserito nel prestito e venga rimborsato tramite una rata maggiorata, in caso di estinzione anticipata il rimborso si otterrà tramite il ricalcolo degli interessi a debito non maturati.

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Il profilo dell'autore

Franco Canevesio, nato a Genova, è un giornalista professionista la cui attività è principalmente focalizzata su temi di economia e borsa.

Ha lavorato a La Repubblica, nei primi anni ’90, dedicandosi alla cronaca e collaborando, nello stesso periodo, con diverse televisioni private liguri. Trasferitosi a Milano, ha lavorato come capo redattore di Italia-iNvest.com, il primo sito specializzato in economia in Italia. Franco Canevesio ha anche lavorato al sito di Giuseppe Turani “Lettera finanziaria”. Per ciò che concerne la carta stampata ha collaborato con La Repubblica – Affari & Finanza ed è stato redattore capo di Finanza e Mercati. Attualmente, lavora presso MF-Milano Finanza.

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