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Sospendere le rate del prestito: ecco come

26 feb 2021 | 4 min di lettura | Pubblicato da Maria P.

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Siamo oramai a marzo e l’emergenza sanitaria, sociale ed economica causata dalla pandemia di Covid-19 non è per nulla alle spalle.

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Anzi: il nostro Paese sta registrando un rialzo del numero di contagi e, a fronte dei tempi ancora incerti della campagna vaccinale, ciò porterà a nuove – e più o meno severe – restrizioni. Ma c’è anche una buona notizia.

Il settore del credito al consumo rappresentato da Assofin, l'associazione dei principali operatori bancari e finanziari del credito al consumo e immobiliare, ha deciso di estendere al 31 marzo 2021 l’accesso alla moratoria lanciata lo scorso anno.

Di cosa stiamo parlando? Della possibilità di sospendere il pagamento delle rate dei finanziamenti ai consumatori, secondo quanto stabilito nelle linee guida della European banking authority.

C’è quindi tempo fino al 31 marzo per attivare la sospensione temporanea di un finanziamento in corso e riprendere un po’ fiato. Ma attenzione: solo ad alcune condizioni e in presenza di determinati requisiti. Quali?

Chi può accedere alla moratoria sui prestiti?

Possono beneficiare della moratoria “i titolari di contratti di credito che, come effetto dell’emergenza Covid-19, a partire da una data successiva al 21 febbraio 2020 e sino alla data ultima del 31 marzo 2021 si trovino, al momento della richiesta, in una situazione di temporanea difficoltà economica”.

Situazione, questa, che deve essere dovuta a:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato (tolta la risoluzione consensuale, la risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, le dimissioni del lavoratore non per giusta causa, “con attualità dello stato di disoccupazione”);
  • cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” (eccezion fatta per i casi di risoluzione consensuale, recesso datoriale per giusta causa, recesso del lavoratore non per giusta causa, “con attualità dello stato di disoccupazione”);
  • sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni;
  • per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, riduzione del fatturato, nel trimestre precedente a quello della domanda di sospensione, superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre del 2019, per effetto della chiusura o della restrizione della propria attività a valle delle disposizioni adottate dall’autorità competente per far fronte all’emergenza coronavirus.

Tutto ciò vale anche per gli eredi di quanti, rientrando in una delle quattro ipotesi tratteggiate, hanno stipulato contratti non coperti da una polizza che preveda il riconoscimento di un indennizzo pari al capitale residuo.

Quanto può durare la sospensione delle rate?

Fino a sei mesi,ma se ti sei già avvalso di un periodo di sospensione ai sensi della moratoria Covid-19 di Assofin, la durata è diminuita “di un numero di mensilità pari a quello della precedente interruzione dei pagamenti”.

Per quali prestiti si può richiedere la sospensione?

Per quelli con un importo finanziato di oltre 1.000 euro e la cui durata, in origine, era di più di sei mesi, stipulati fino al momento in cui è stata lanciata la moratoria, vale a dire il 20 aprile 2020.

Non solo: la sospensione si può richiedere per quei finanziamenti per i quali al 21 febbraio 2020 non risultavano “ritardi di pagamento tali da comportare la necessità di qualificare le relative posizioni in default o forborne, ovvero per i quali non fosse intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso”.

Nel perimetro della sospensione può rientrare anche la cessione del quinto dello stipendio, ma soltanto nel rispetto di precise condizioni (ci torneremo).

Come funziona, esattamente, la sospensione delle rate?

La sospensione, lo ricordiamo, può interessare:

  • o il pagamento dell’intera rata mensile per un periodo la cui durata, come detto, può arrivare a sei mesi (o equivalente in caso di rate non mensili);
  • oppure il pagamento della sola quota capitale fino a sei mesi (o equivalente in caso di rate non mensili).

La scelta è in capo al creditore. In ogni caso, la sospensione comporta un prolungamento del periodo di ammortamento di durata pari a quella della sospensione attivata.

Non sono previsti comunque “oneri o costi relativi all’espletamento delle procedure necessarie per l’attivazione della sospensione”.

Per verificare, nel dettaglio, modalità e possibilità di sospensione, noi come Assofin vi consigliamo di contattare direttamente la vostra banca o finanziaria.

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