Salvare le famiglie dal sovraindebitamento
1 set 2014 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.

Un “salva famiglie” per avvicinarsi con consapevolezza e senza impaccio ai finanziamenti e ai consumi: è sotto questa etichetta che rientra la serie di guide messa a punto da diverse associazioni dei consumatori e consultabile sulla piattaforma www.salvafamiglie.it. Tra queste, un “vademecum” sull’indebitamento: lo hanno realizzato Adoc, Adusbef, Asso-Consum, Federconsumatori e Movimento Consumatori e come prima cosa ricorda che può richiedere un finanziamento chi ha più di 18 anni e meno di 70 e dimostra di essere in grado di restituirlo alle scadenze concordate. La capacità di rimborso va sotto il nome di “merito creditizio”: la banca o la finanziaria lo soppesano sulla base delle uscite mensili – l’affitto, le bollette, le rate di un mutuo o di altri prestiti – e alla luce della busta paga, se hanno di fronte un lavoratore dipendente, della dichiarazione dei redditi, se invece hanno davanti un autonomo, o del cedolino della pensione. Per la valutazione, la società può avvalersi di una delle banche dati che aggiornano e conservano il “curriculum” del debitore, ossia la lista delle informazioni su eventuali ritardi o mancati pagamenti legati ad altri finanziamenti.
Un vero e proprio “abc”, insomma, che riepiloga diritti e doveri dei consumatori e che contiene parecchi consigli utili. Con un importante capitolo dedicato al sovraindebitamento, che si verifica quando il debitore non riesce a far fronte agli impegni assunti. Due le procedure percorribili per venirne a capo: un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un progetto proposto dal consumatore; oppure un piano di rientro, presentato sempre dal consumatore ma che non richiede un accordo con i creditori. Nel primo caso, infatti, perché ci sia il via libera al programma serve il voto favorevole dei titolari di almeno il 60% dei crediti e il debitore può vedersi concessa la possibilità di pagare le pendenze anche non per intero, purché però rispetti i nuovi impegni assunti. Nel secondo caso, invece, il piano proposto dal consumatore ha solo bisogno del nulla osta del tribunale, che in gergo si chiama “omologazione”. Tutte e due le richieste vanno presentate al giudice, che a quel punto verifica se ci sono le condizioni per rendere vincolante l’accordo o il piano.
Nell’ipotesi numero due, quando cioè i creditori non sono chiamati a esprimersi con un voto, il giudice omologa il piano se e solo se ha la certezza che è adeguato a garantire il versamento dei crediti da soddisfare, è convinto che il consumatore indebitato ha assunto l’impegno a pagare determinate somme dopo aver riflettuto attentamente sulla sua capacità di onorare le nuove scadenze e ha escluso l’ipotesi che il cliente abbia provocato il suo stato di sovraindebitamento anche a seguito di una domanda di finanziamenti non in linea con le sue risorse economiche. Per finire, chi dovesse trovarsi in questa situazione è tenuto a proporre di far fronte ai suoi debiti con tutti i suoi mezzi: deve quindi determinare con precisione la composizione del suo patrimonio e indicare eventuali terze persone in grado di fare da garanti.
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