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Rate rimborsate in ritardo, cosa succede?

3 dic 2021 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria Paulucci

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Se le rate del finanziamento vengono pagate in ritardo, ma comunque sempre di spontanea iniziativa del debitore e con un ritardo tutto sommato non pazzesco, il creditore non può addebitare le spese connesse ai tentativi di recupero del credito. Questo il morale della storia che si può ricavare da una recentissima decisione dell’Arbitro bancario finanziario del 30 novembre 2021, resa nota da Confconsumatori Toscana.

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Rate pagate in ritardo: cos’è successo in Toscana?

In sostanza, riferisce sul suo sito web lo sportello regionale di Confconsumatori, nel 2018 un consumatore ha comprato un elettrodomestico facendo ricorso a un prestito finalizzato e concordando con il creditore un rimborso rateale del prestito in 60 tranche mensili da 50 euro ognuna.

Nel corso del rapporto, però, alcune rate sono state pagate in ritardo. Un ritardo di pochi giorni, risoltosi ogni volta spontaneamente senza alcun sollecito. Pochi giorni sono comunque troppi dal punto di vista del creditore che, rifacendosi a una clausola contrattuale, ha provveduto ad addebitare, per ciascuna rata, 10 euro per spese di recupero credito.

Il consumatore ha quindi reclamato tramite Confconsumatori e, per evitare segnalazioni, ha proceduto al pagamento di 100 euro a titolo di morosità, contestualmente agendo dinanzi all’Arbitro bancario finanziario della Banca d’Italia.

Rate pagate in ritardo: cos’ha deciso l’Arbitro bancario finanziario?

Con lodo del 30 novembre 2021 (pubblicato sul sito www.confconsumatoritoscana.it), l’organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra banche e altri intermediari e clienti ha disposto la restituzione dei 100 euro, condannando il creditore anche a corrispondere:

  • alla Banca d’Italia la somma di 200 euro in qualità di contributo alle spese della procedura;
  • e alla parte ricorrente i 20 euro a titolo di rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

Secondo l’Arbitro bancario finanziario, le somme addebitate non erano dovute dal momento che – riferisce Confconsumatori Toscana – “la banca deve fornire la prova di essersi effettivamente avvalsa di un recupero credito esterno e di aver supportato i relativi costi”. Nel caso di specie, poi, “i pagamenti erano stati effettuati spontaneamente con ritardi risibili”.

Rate pagate in ritardo: una lezione per i consumatori

“È bene dunque ricordare a tutti i consumatori che non devono subire passivamente l’addebito di oneri illegittimi da parte delle finanziarie”, scrive ancora sul suo sito Confconsumatori Toscana, “e che per risolvere il problema esiste un sistema deflattivo delle controversie in materia bancaria, ovvero l’Arbitro bancario finanziario della Banca d’Italia”.

A loro disposizione, per una consulenza e per l’assistenza eventualmente necessaria, ci sono anche le associazioni dei consumatori, fra le quali la stessa Confconsumatori.

Ma che cos’è l’Arbitro bancario finanziario?

L’Abf, lo ricordiamo, è “un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia”.

Le sue decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice ma, se l’intermediario non le rispetta, la notizia del loro inadempimento viene resa pubblica sul sito Abf per un periodo di cinque anni e in evidenza sulla homepage del sito dell’intermediario per sei mesi.

Il cliente insoddisfatto può rivolgersi all’Arbitro solamente dopo aver provato a risolvere la controversia tramite un reclamo scritto all’intermediario. Se la decisione dell’Abf è ritenuta non soddisfacente, il cliente, l’intermediario o tutti e due possono rivolgersi al giudice.

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