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Prestiti e sospensione della rata

16 mar 2016 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria Paulucci

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Difficoltà a far fronte alle rate del prestito? Si può giocare la carta della sospensione. Al di là delle iniziative delle singole banche e finanziarie, è ancora in corso di validità l’accordo Abi-associazioni dei consumatori siglato il 31 marzo 2015. Dodici mesi fa, l’Associazione bancaria italiana e i consumatori hanno sottoscritto l’accordo per la “Sospensione della quota capitale dei crediti alle famiglie”, che recepisce quanto sancito dalla legge di Stabilità 2015 la quale, all’articolo 1, comma 246, prevede la possibilità di estendere il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie. Questa intesa consente, presso le banche aderenti (l’elenco è sul sito dell’Abi, n.d.g.), di sospendere il pagamento delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine per non più di 12 mesi. In termini pratici, cosa bisogna fare - e, soprattutto, quali requisiti si debbono possedere - per poter invocare la sospensione delle rate? Innanzitutto, la sospensione si può richiedere fino al 31 dicembre 2017.

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Cosa più importante: possono presentare l’istanza i titolari di finanziamenti che hanno una durata superiore ai 24 mesi, sempre che l’intestatario o uno degli intestatari, dopo la data di stipula del contratto di credito e nei 24 mesi che precedono la richiesta, abbia subito la perdita del lavoro non per una risoluzione consensuale o per sopraggiunti limiti d’età e dunque pensionamento, e nemmeno per un licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o per dimissioni presentate non per giusta causa. Non solo. Possono appellarsi alla sospensione del rimborso del prestito anche i lavoratori non dipendenti nel caso in cui perdano il lavoro, tolti, anche qui, i casi di risoluzione consensuale, di licenziamento per giusta causa o di dimissioni volontarie in assenza di giusta causa. Valgono, per poter fare richiesta, anche la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario lavorativo per minimo 30 giorni, anche in attesa dei provvedimenti che autorizzino i trattamenti di supporto al reddito, ossia cassa integrazione e dintorni. Altro caso ammesso è quello della morte o dell’insorgenza di una non autosufficienza.

Esclusi invece dall’accordo i prestiti che presentano un ritardo nei pagamenti di oltre 90 giorni di seguito, corrispondenti a tre rate mensili o a due trimestrali, al momento della presentazione della domanda, così come i finanziamenti per cui si è già verificata la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto, anche con notifica dell’atto di precetto, o per i quali è partita una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato. “Niet” anche per i prestiti che beneficiano di agevolazioni pubbliche e per quelli sui quali si è stipulata una polizza a copertura del rischio che si verifichino gli stessi eventi previsti dall’accordo, sempre che questa polizza copra almeno gli importi delle rate da sospendere e sia efficace nel periodo della sospensione. Non rientrano nel perimetro dell’accordo nemmeno i finanziamenti il cui intestatario abbia già beneficiato di soluzioni analoghe per una durata di 12 mesi offerte dalla banca di riferimento o di una misura pubblica in vigore. Fuori dal giro anche le cessioni del quinto, per via della copertura assicurativa obbligatoria.

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