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Polizze e prestiti, alcuni chiarimenti

31 ott 2019 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria Paulucci

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Fra le domande più frequenti che arrivano dai consumatori, l’Ivass, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ne segnala alcune che riguardano le polizze abbinate ai prestiti. Andiamo a riproporle – sintetizzandole – qui di seguito affinché possano essere di utilità anche per i nostri lettori. Non prima, però, di aver ricordato cosa sono e come funzionano le polizze abbinate ai prestiti, da tempo oggetto di grande attenzione da parte della Banca d’Italia e della stessa Ivass.

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Ogni prestito implica il rischio che chi lo ottiene a un certo punto non sia più nelle condizioni di ripagarlo: per una malattia, per un’invalidità, per la perdita del posto di lavoro o – purtroppo c’è anche questo – perché viene prematuramente a mancare. Ecco perché, pur se l’obbligo è contemplato solo per le cessioni del quinto, le società bancarie e finanziarie tendono a porre la stipula di una polizza assicurativa come condizione essenziale per poter procedere con l’erogazione anche di altri prodotti di credito al consumo. Ciò a tutela del creditore (dal rischio di mancata restituzione del finanziamento) oltre che del debitore (dal rischio di difficoltà tali da impedire di andare serenamente avanti con il rimborso delle rate).

E veniamo ai quesiti rivolti all’Ivass. Il primo riguarda la possibilità di chiedere il rimborso del premio versato per la polizza assicurativa abbinata al finanziamento in caso di estinzione o trasferimento ad altra società creditizia del finanziamento stesso. Ebbene, a fronte di un’estinzione o di un trasferimento – spiega l’Ivass – il rimborso da parte della compagnia assicurativa è doveroso a condizione che il debitore abbia pagato un premio unico. Ma attenzione: tale rimborso riguarda “il rateo di premio per il periodo residuo della polizza assicurativa”. In alternativa, è possibile chiedere che la copertura assicurativa permanga fino alla scadenza contrattuale, ma a favore del nuovo beneficiario.

Il secondo quesito permette all’Ivass di chiarire che “all’atto della stipula della polizza l’impresa deve effettuare controlli per verificare la sussistenza delle condizioni di assicurabilità e l’adeguatezza del prodotto rispetto alle esigenze del cliente”. Se i prodotti risultassero venduti a chi, all’epoca dell’adesione, non era assicurabile, allora l’azienda dovrebbe provvedere all’integrale rimborso dei premi e delle spese corrisposte, con annullamento della polizza. Ma chi deve individuare la polizza migliore? La società creditizia, magari proponendone una “fornita da un’impresa di sua fiducia”, come ha segnalato un utente? Neanche per idea: l’Ivass ricorda che la Legge Concorrenza (L. 124/2017, in vigore dal 29 agosto 2017) “ha introdotto l’obbligo per gli istituti di credito e gli intermediari finanziari di accettare le polizze vita e danni autonomamente reperite dal cliente sul mercato”, senza ritoccare le condizioni offerte per l’erogazione del credito al consumo (o del mutuo), posto che la polizza presentata dal cliente “abbia i contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca/istituto di credito/intermediario finanziario”. Peraltro, va aggiunto che il consumatore deve essere preventivamente informato dell’esistenza di questo suo diritto. Infine, sì, è possibile recedere dalla polizza proposta dalla banca. Bisogna però ricordarsi che questo diritto va esercitato entro 60 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento.

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