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Dimezzati i tempi di segnalazione alla centrale dei rischi

16 gen 2012 | 3 min di lettura | Pubblicato da Andrea Paternostro

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Dal 1 gennaio 2012 si è dimezzato il termine per segnalare gli sconfinamenti continuativi di credito (l’utilizzo del conto corrente oltre i limiti del fido) delle imprese: le banche dovranno comunicarli alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia entro 90 giorni e non più entro 180. I sei mesi erano infatti una deroga temporanea, concessa dalla direttiva europea (2006/48) che ha recepito le regole per il sistema finanziario note come Basilea 2.

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Dato il momento negativo dell’economia e le difficoltà di accesso al credito, gli istituti finanziari si sono impegnati a esaminare le posizioni delle imprese che ne faranno richiesta, valutando assieme eventuali finanziamenti per rientrare nei limiti: lo prevede il protocollo firmato a novembre dai rappresentanti delle banche (Abi) assieme alla Confindustria e ad altre sigle imprenditoriali.
La Centrale dei Rischi è un sistema centralizzato di rilevazione che valuta il merito di credito (agevola o riduce l’accesso alle risorse in base all’affidabilità dei clienti) tenendo traccia dei debiti contratti dai consumatori nel territorio nazionale: banche e società finanziarie, intermediari del credito al consumo, danno e ricevono informazioni per alimentare la banca dati.

Ogni mese, infatti, comunicano alla Banca d’Italia l’ammontare dei crediti che vantano nei confronti dei propri clienti, distinti in due categorie (inferiori o superiori a 30.000 euro). Dall’istituto centrale, sempre ogni 30 giorni, ricevono l’ammontare del debito totale di un individuo o un’impresa verso il sistema. Le norme che regolano la Centrale dei Rischi sono contenute nella circolare 139/91 della Banca d’Italia, disponibile nel sito dell’istituto.

Per conoscere i dati presenti nella Centrale dei rischi a proprio nome, si può usufruire di un servizio gratuito di accesso, destinato alle persone fisiche (diretti interessati, tutori, curatori o erede) e a soggetti come associazioni o enti, quando i dati vengono richiesti da curatori fallimentari o rappresentanti legali o ancora i soci di società di persone con responsabilità non limitata (i quali hanno diritto di conoscere i dati relativi all’arco temporale in cui sono stati soci e al periodo precedente).

Si accede alle informazioni della Centrale dei Rischi recandosi nelle filiali della Banca d’Italia e compilando un modulo (disponibile anche online) con allegate le copie del documento d’identità e del codice fiscale della persona. In alternativa, la richiesta può essere inviata tramite posta ordinaria, fax o posta elettronica certificata (Pec). Se chi la presenta non è il diretto interessato, dovrà allegare i documenti che provano la sua relazione (ad esempio nel caso di un tutore).

La Banca d’Italia può rispondere in due modi: per posta o tramite e-mail certificata, ma è anche possibile ritirare i dati allo sportello, personalmente o tramite un altro soggetto (munito di delega e copia dei documenti personali del richiedente). Per eventuali correzioni dei dati presenti nella Centrale dei Rischi, gli utenti devono inviare le contestazioni direttamente all’intermediario (banca o società finanziaria) che aveva fornito i dati.

Esistono anche sistemi di rilevazione privati a livello nazionale, chiamati Sistemi di informazioni creditizie (Sic) e regolati da uno specifico Codice di deontologia e di buona condotta (Gazzetta Ufficiale 300/2004) nel rispetto del Testo unico sulla privacy.

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