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Cosa fare se il fornitore è inadempiente

15 gen 2021 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.

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Ebbene sì, è successo di nuovo: una catena di studi odontoiatrici ha chiuso i battenti lasciando i clienti con lavori da completare e finanziamenti in corso. E non solo studi medici o dentistici: in un passato niente affatto lontano, una catena di arredamento ha cessato l’attività lasciando gli acquirenti con prestiti stipulati – e dunque da restituire – ma senza i complementi d’arredo per comperare i quali avevano sottoscritto i finanziamenti.

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Ora, la domanda è: cosa può fare in casi come questi chi si trova con un prestito da rimborsare, ma senza il bene o il servizio per il quale lo aveva chiesto e ottenuto?

Di quali prestiti stiamo parlando?

In questo caso, il riferimento è al prestito finalizzato o “credito collegato”: un finanziamento legato all’acquisto di un certo bene o servizio, che il consumatore può ottenere anche direttamente presso il fornitore, il quale ha una convenzione con una o più banche o finanziarie e solitamente gestisce la pratica per conto loro.

Cosa fare se il fornitore è inadempiente?

Come abbiamo visto in passato, in alcune sentenze sul fallimento del fornitore l’Arbitro Bancario Finanziario spiega che “nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi, il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito”, se l’inadempienza è riconosciuta come grave.

In tal caso, “la risoluzione del contratto di credito comporta l’obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato”. Non finisce qui. “La risoluzione del contratto di credito non comporta l’obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l’importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso”.

Qual è l’iter in caso di fallimento?

Ogni fallimento è una storia a sé, e il più delle volte è una storia sofferta e complicata. In linea di massima, nel momento in cui un Tribunale fallimentare dichiara il fallimento di un fornitore, prende il via il rito fallimentare. E con esso, la ricognizione dei creditori e dei soldi dovuti.

Gli acquirenti dei beni o servizi venduti dal fornitore non sono considerati creditori privilegiati e devono cedere il passo a chi invece creditore privilegiato lo è (per esempio, i dipendenti). Ma nel nostro Paese la legge prevede una tutela “rafforzata” per chi compra a rate.

In caso di grave inadempimento da parte del fornitore, infatti, l’acquirente che ha sottoscritto un prestito finalizzato ha diritto a ottenere la risoluzione del contratto di credito: il creditore darà indietro le rate già pagate e le altre spese e l’acquirente non avrà più nulla da versare.

E qui si aprono due strade. O il curatore, a ciò autorizzato, scioglie i contratti di acquisto oppure non li scioglie (tenete presente che la cosa richiede tempo): nel primo caso, si può chiedere al creditore la risoluzione del contratto; nel secondo, occorre prima la messa in mora e la diffida ad adempiere al curatore.

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