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Cos’è e come funziona il sovraindebitamento

22 gen 2021 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.

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Nuovo approccio al sovraindebitamento dei consumatori, con qualche alleggerimento di condizioni e requisiti.

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L’Associazione bancaria italiana (Abi) ha recentemente diffuso fra le banche una nota di chiarimento sulla legge 176/2020, che converte con qualche modifica il decreto-legge 137/2020, recante “ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Fra le norme di maggiore interesse per il settore bancario – e per i clienti delle banche, cioè noi – c’è un punto che riguarda le semplificazioni “in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori”.

Vediamo di cosa si tratta e, soprattutto, cosa cambia.

Cosa si intende per sovraindebitamento?

Possiamo in sostanza definirlo “indebitamento eccessivo”, e vale non solo per le imprese ma anche per noi consumatori nel momento in cui – sbagliando magari valutazione sulla nostra situazione finanziaria – ci facciamo carico di troppi impegni di spesa: mutui, prestiti, sconfinamenti di conto corrente e via dicendo.

A regolare questa non facile condizione, nel nostro Paese, è la legge 3/2012.

Cosa cambia con la legge del 2020?

L’articolo 4-ter, introdotto in sede di conversione del decreto-legge, contiene rilevanti modifiche alle disposizioni della legge 3/2012 sulle procedure di sovraindebitamento, rendendo peraltro immediatamente operative alcune novità contenute nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, la cui entrata in vigore è stata posticipata al primo settembre 2021.

Vediamo alcuni punti in estrema sintesi. Tanto per cominciare, c’è una nuova definizione di “consumatore”, più ampia rispetto alla precedente, andando a ricomprendere anche i soci di società in nome collettivo, in accomandita semplice e in accomandita per azioni purché agiscano per debiti estranei a quelli sociali.

Inoltre, i membri della stessa famiglia possono presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento se sono conviventi o se il sovraindebitamento ha un’origine comune.

Esiste poi ora la possibilità di prevedere nel piano del consumatore anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da cessioni del quinto e dalle operazioni di prestito su pegno.

Il merito creditizio diventa ancora più decisivo

Rafforzata la responsabilità in capo al finanziatore chiamato a valutare il merito di credito del debitore: nella sua relazione, l’organismo di composizione della crisi dovrà dire infatti se il finanziatore ha tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore valutato, sincerandosi che nelle sue tasche rimanesse l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile.

Addio, per contro, al requisito di “meritevolezza”: secondo la vecchia formulazione, per poter richiedere l’omologazione del piano era essenziale che il debitore dimostrasse di non aver assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, causando in qualche modo il sovraindebitamento.

Un requisito che ora viene sostituito da quello meno stringente secondo il quale non bisogna aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Queste novità valgono anche per le procedure pendenti?

Ebbene sì: si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione, con una disciplina ad hoc per poter presentare nuove proposte di piani del consumatore e di accordi, non ancora omologati.

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