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Cessione del quinto: non tutte le pensioni sono valide

15 mar 2019 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.

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Torniamo sulla cessione del quinto della pensione per chiarire che la sua attivazione può essere richiesta da chiunque sia titolare, appunto, di una pensione, con l’eccezione però – elenca l’Inps – di “assegni e pensioni sociali, invalidità civili, assegni mensili per l’assistenza ai pensionati per inabilità, assegni di sostegno al reddito, assegni al nucleo familiare, pensioni con contitolarità per la quota parte non di pertinenza del soggetto richiedente la cessione, prestazioni di esodo ex articolo 4, commi 1-7 ter, legge 92/2012, e Ape Sociale”. Quindi, non tutte le pensioni possono costituire il presupposto per un finanziamento da rimborsare appunto tramite la cessione al creditore di un quinto dell’assegno mensile, con il benestare naturalmente dell’Istituto nazionale di previdenza sociale. Alla base di queste limitazioni c’è la volontà di tutelare il pensionato. I trattamenti previdenziali sopra elencati tendenzialmente intervengono in situazioni di difficoltà, nelle quali contrarre un impegno come la cessione del quinto potrebbe essere una scelta rischiosa.

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D’altra parte, chi percepisce uno dei trattamenti inclusi nell’elenco è più probabile che abbia bisogno di un’ulteriore entrata di supporto al suo reddito. Fermi restando i paletti di un prestito con cessione del quinto, che possibilità resta? Teoricamente, ci sarebbe il prestito ipotecario vitalizio, che consente agli over 65 proprietari di un immobile di convertire parte del valore della casa in liquidità iscrivendo un’ipoteca sulla casa stessa come garanzia. Ma vale solo per immobili non residenziali e che non si trovino in zone sismiche. La peculiarità è che il rimborso è a carico non di chi beneficia del prestito ma di coloro che erediteranno l’immobile alla scomparsa del proprietario. Attraverso il prestito ipotecario vitalizio si può ottenere un importo tanto più elevato quanto più in là si è con gli anni: in genere, tra il 20% e il 50% del valore della casa. Il proprietario, che resta in possesso dell’abitazione fino alla morte, non può però venderla, a meno che non estingua il debito, né metterla in affitto.

Il rimborso di spese, capitale e interessi deve avvenire in un’unica soluzione e, appunto, è a carico degli eredi. I quali hanno tre possibilità: chiudere il debito entro 12 mesi e tenersi la casa, vendere la casa e dare alla banca quanto le spetta, oppure lasciare la casa alla banca, che la venderà e tratterrà quanto di sua spettanza, versando il resto poi agli eredi. Ma, dicevamo, teoricamente: perché finora, per vari motivi, il prestito ipotecario vitalizio non pare abbia spiccato granché il volo. Vedremo magari più avanti se ci sono – e quali sono – eventuali alternative. Intanto ricordiamo che – sempre nell’ottica di tutelare il pensionato – prima di dare l’ok alla cessione del quinto, l’Istituto nazionale di previdenza sociale verifica che la società bancaria o finanziaria possegga tutti i requisiti richiesti dalla legge, che il tasso applicato al prestito sia regolare, che nel contratto siano indicate tutte le spese – relative all’istruttoria, all’estinzione anticipata, al premio assicurativo per premorienza, alle commissioni e agli interessi – e, ovviamente, che la rata prevista dal contratto non sia superiore a un quinto dell’importo cedibile della pensione.

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