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Buy Now Pay Later: quali tutele?

28 ott 2022 | 4 min di lettura | Pubblicato da Maria Paulucci

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Buy Now Pay Later: compri ora e paghi dopo. Un fenomeno in continua espansione tanto che venerdì 28 ottobre la Banca d’Italia ha emanato una comunicazione sul tema.

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“Negli ultimi anni”, scrive la Banca d’Italia nella sua comunicazione, “si è diffusa in molti Paesi europei una forma di credito attraverso la quale i consumatori acquistano beni o servizi pagandone successivamente il prezzo, anche in maniera frazionata”. Potendo così contare sulle due caratteristiche tipiche dei finanziamenti: dilazione e rateizzazione.

Si tratta di una forma di credito che si sta diffondendo anche nel nostro Paese, ma che non è oggetto di una regolamentazione specifica: disciplina applicabile e relative tutele dipendono dal modo in cui si configura di volta in volta. Ecco quindi la comunicazione Bankitalia, che vuole richiamare l’attenzione dei consumatori sulle forme di Buy Now Pay Later più diffuse nel nostro Paese, sui rischi e sulle tutele riconosciute ai clienti.

Come funziona il Buy Now Pay Later?

Lo schema classico, spiega la Banca d’Italia nella sua comunicazione in materia, prevede il coinvolgimento di tre parti:

  • il consumatore, che compra beni o servizi;
  • il venditore, che colloca questi beni o servizi;
  • un altro soggetto che, in base a un accordo con il venditore, consente al consumatore di dilazionare il pagamento, anche sotto forma di rateizzazione.

Di solito l’importo dell’acquisto è contenuto e il finanziamento può essere offerto sia online sia presso punti vendita fisici. C’è da dire che nella maggior parte dei casi non prevede interessi o altri oneri a carico dei consumatori. Prevede, però, commissioni in caso di ritardo o mancato pagamento.

La procedura per la concessione del credito è molto veloce, anche perché la valutazione del merito creditizio, quando c’è, è in forma semplificata. Però attenzione.

Buy Now Pay Later: qual è il rischio?

Il rischio è che – come spiega Bankitalia – “la facilità di accesso al servizio, unitamente alla circostanza che il Buy Now Pay Later è generalmente utilizzato per acquistare beni di consumo di importo contenuto, potrebbe incentivare acquisti non del tutto consapevoli e, quindi, potenzialmente non sostenibili da parte dei consumatori, esponendoli a un rischio di sovraindebitamento”.

La dilazione di pagamento in molti casi è concessa da una banca o da un intermediario finanziario, che interviene nella transazione in virtù di un accordo con il venditore. Questo è un punto molto importante da tenere a mente.

Entrano infatti in gioco le norme sul credito al consumo se il servizio prevede questi due elementi, ossia:

  • una commissione a carico del consumatore (salvo che si tratti di commissioni di importo non significativo nel caso di contratti da rimborsare entro tre mesi);
  • un importo del credito di almeno 200 euro (il minimo per poterlo classificare come credito al consumo).

Si tratta di norme che garantiscono al consumatore, fra le altre cose, la consegna di un documento precontrattuale uniforme a livello europeo, il diritto di recesso dal contratto di credito entro 14 giorni, il diritto al rimborso anticipato e la risoluzione del contratto di credito in caso di inadempimento del contratto collegato di vendita di beni o servizi – come per esempio nel caso di un finanziamento concesso per l’accesso a una prestazione professionale – con conseguente diritto a ottenere dal finanziatore il rimborso di quanto già pagato.

Sul rispetto delle norme sul credito al consumo a vigilare è la stessa Banca d’Italia.

Buy Now Pay Later: le tutele

E se invece mancano i due elementi sopra menzionati? Semplice: non trovano applicazione le tutele previste dalla disciplina sul credito al consumo. Con un distinguo non di poco conto, che vediamo subito.

  • Se il servizio di finanziamento è comunque prestato da una banca o da un intermediario finanziario, sono previste per il consumatore le tutele della disciplina generale sulla trasparenza bancaria, sulle quali pure vigila la Banca d’Italia.
  • Se invece la dilazione di pagamento è concessa direttamente dal venditore, allora non trovano applicazione né le regole di tutela per la clientela previste dal Testo unico bancario né i controlli da parte di Bankitalia.

Nel caso della dilazione concessa direttamente dal venditore al consumatore, accadono due cose: non ci sono interessi o altri oneri a carico del consumatore, eccezion fatta per le eventuali commissioni in caso di ritardo o mancato pagamento; il venditore cede il credito a una banca o a un intermediario finanziario.

Quest’ultimo punto “può costituire un fattore di rischio aggiuntivo per il consumatore, rappresentato dalla maggiore difficoltà di identificare il soggetto con cui sta concludendo la dilazione di pagamento e di comprendere esattamente il ruolo dell’intermediario nell’operazione”. E nella testa del consumatore si potrebbe far strada “l’erronea convinzione che trovino applicazione i presidi di tutela tipici della relazione banca-cliente”.

BNPL: il monitoraggio prosegue

Il monitoraggio da parte di Bankitalia proseguirà, tenendo comunque conto che il quadro normativo potrebbe modificarsi “per effetto della revisione, in corso, della Direttiva europea sui contratti di credito ai consumatori (2008/48/CE), che potrebbe ricomprendere in tutto o in parte il fenomeno nel proprio ambito di applicazione”. Vedremo.

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