Reclami in banca: tempi più lunghi per ottenere risposta
19 gen 2021 | 3 min di lettura | Pubblicato da Rosaria B.

Previsti 60 giorni al posto di 30 come era in passato
Novità per chi, dopo aver presentato senza successo un reclamo alla propria banca, intende ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario, il sistema di sistema di risoluzione alternativa alla giustizia ordinaria a cui è possibile far ricorso per “quasi” tutte le controversie che possono nascere tra i clienti, da una parte, e le banche e gli altri intermediari finanziari, dall’altra.
L’organismo, che è disciplinato da Banca di Italia, può infatti decidere in materia di conti correnti, mutui, prestiti personali e cessione del quinto, ma non in caso di controversie su attività e servizi di investimento, ambito di esclusiva competenza dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).
60 giorni per rispondere ai reclami
Nonostante i cambiamenti alla disciplina dell’Arbitro Bancario siano stati introdotti con un provvedimento della Banca d’Italia dello scorso 12 agosto, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 29 agosto 2020, molte banche italiane stanno iniziando a informare i propri clienti solo ora.
In base alle nuove disposizioni, chi ha presentato un reclamo alla propria banca dovrà attendere un po’ di più per ricevere una risposta.
È stata introdotta, infatti, una modifica del termine di risposta ai reclami da parte della banca, ma solo per tutte quelle richieste che non hanno ad oggetto servizi di pagamento, quindi mutui, conti correnti e prestiti personali: sui quesiti relativi a questi prodotti, la banca è tenuta a rispondere entro sessanta giorni dalla ricezione del reclamo invece di trenta come era in passato.
Tempi diversi per i servizi di pagamento
La modifica relativa ai tempi di risposta è estremamente importante perché occorre ricordare che è solo dopo aver presentato un formale reclamo alla propria banca che è possibile rivolgersi all’Arbitro bancario. A quel punto, infatti, il cliente che non è soddisfatto della risposta ricevuta o che non ha ricevuto alcuna risposta entro il termine di sessanta giorni, può presentare ricorso all’ABF.
Rimangono fermi, invece, i termini già previsti per i reclami che hanno come oggetto principale i servizi di pagamento che hanno già una disciplina diversa rispetto alle altre categorie: la banca deve rispondere entro quindici giornate lavorative dalla ricezione del reclamo, fatto salvo, in situazioni eccezionali, l’eventuale prolungamento del termine, fissato con apposita comunicazione da parte della banca non superiore a trentacinque giornate lavorative.
Aumenta l’importo per cui è possibile ricorrere all’ABF
Un’altra modifica alla competenza dell’Arbitro prevede, per tutti i contratti che hanno oggetto operazioni e servizi bancari e finanziari (esclusi i servizi di investimento), l’estensione del limite del valore delle controversie da 100 mila a 200 mila euro.
Discorso diverso invece per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad esempio, per la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata cancellazione di un’ipoteca dopo l’estinzione di un mutuo): in questi casi non è previsto alcun limite di importo.
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