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Assofin, assoconsumatori e Abi prevedono sospensioni dei prestiti

24 apr 2020 | 4 min di lettura | Pubblicato da Franco Canevesio

assofin assoconsumatori e abi prevedono sospensioni dei prestiti

Il decreto Cura Italia e il decreto liquidità hanno stabilito misure a tutela di varie categorie di consumatori colpite dalla crisi nell'emergenza coronavirus. Niente, invece, è stato previsto per le famiglie che abbiano in corso un prestito personale aperto per far fronte a impegni finanziari o a progetti di spesa, tra rate del mutuo, affitti, bollette, scadenze di spese fisse e ancora rate di altri finanziamenti, soprattutto se il reddito mensile a disposizione viene sospeso, anche solo provvisoriamente, o ridotto. A colmare la lacuna ci ha pensato Assofin, l'Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare che, di concerto con le associazioni dei consumatori e con ABI, ha proposto una moratoria sui prestiti personali la cui adesione è delegata alla volontà delle singole finanziarie o delle banche.

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Come ottenere la sospensione. Chiunque abbia acquistato un bene di consumo a rate - ad esempio un’auto, degli elettrodomestici, un viaggio o una prestazione medica - e si sia trovato, in conseguenza dell'emergenza coronavirus, in situazione di difficoltà, potrà richiedere la sospensione delle rate del suo prestito personale fino a un periodo di sei mesi. Basta che faccia richiesta scritta alla finanziaria da cui dipende il prestito, anche con via email, attestando di rientrare in una delle categorie che possono beneficiare della moratoria: la stessa finanziaria valuterà il sussistere delle condizioni richieste e la fattibilità dell’operazione.

Chi può chiedere la moratoria. Per ottenere la sospensione nel pagamento delle rate di un prestito, bisogna dimostrare di trovarsi in situazione di difficoltà economica, successiva a perdita o sospensione del lavoro oppure a un importante calo di fatturato. In sostanza, può farne richiesta chi ha perso oppure perderà il lavoro subordinato a partire dal 21 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, salvo licenziamenti per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, risoluzioni consensuali o dimissioni; chi abbia perso un lavoro atipico (salvo risoluzione consensuale e recesso per giusta causa); chi ha visto ridurre o sospendere l’orario di lavoro per almeno 30 giorni (tramite cassa integrazione o altri ammortizzatori sociali); i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, abbiano registrato la perdita del fatturato in misura superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019 (ma la riduzione dovrà essere autocertificata); infine, gli eredi di chi abbia stipulato un finanziamento senza nessuna polizza da protezione del credito, i quali rientrino in una delle categorie sopra citate.

Moratoria facoltativa per le finanziarie. Il carattere della moratoria, diciamolo subito, è facoltativo, per cui finanziarie e istituti di credito possono decidere se aderire o meno. Nel caso decidano di aderire, dovranno notificare l'intenzione alla Banca d’Italia, fornendo le giuste informazioni. La moratoria potrà venire concessa anche a titolari di prestiti che siano morosi, cioè che abbiano saltato una o due rate, purché non s trovino in una situazione talmente compromessa da essere considerata in default o forborne, ossia nella condizione per cui è necessario, in realtà, rinegoziare il prestito.

Moratoria per prestiti oltre 1.000 euro e a più di 6 mesi. La sospensione può essere richiesta per prestiti superiori a 1.000 euro e di durata superiore a 6 mesi. Nel provvedimento rientrano anche i finanziamenti concessi tramite cessione del quinto: occorre, però, che il datore di lavoro oppure l’ente previdenziale accettino la moratoria, risultando giuridicamente obbligati al recupero delle rate temporaneamente sospese, compresi gli interessi maturati nel periodo della sospensione. Inoltre, sarà necessario che le compagnie assicurative acconsentano a che le polizze stipulate col finanziamento (rischio vita e impiego) abbiano validità oltre la durata prevista del prestito.

Sospensione della rata o della quota capitale. La sospensione del prestito può avere ad oggetto l’intera rata mensile, per una durata fino a sei mesi, oppure la sola quota capitale, fino a sei mesi. Nel caso in cui si concorda la sspensioe di tutta la rata mensile fino a sei mesi, il titolare del prestito potrà rimborsare gli interessi in seguito in tre modi: suddivisi in quote di pari importo sul numero delle rate residue, in un’unica soluzione (insieme alla prima rata dopo il periodo di sospensione) oppure con delle rate aggiuntive rispetto al piano di ammortamento. Nel caso in cui, invece, venga concordata la sospensione della sola quota capitale, nel periodo di sospensione si dovranno versare soltanro gli interessi calcolati sul debito residuo al tasso (ossia tan) previsto dal contratto originario di prestito. La sospensione comporterà il prolungamento dell’ammortamento del prestito in relazione alla durata della moratoria concordata, senza costi per il cliente.

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