Un nuovo Arbitro
30 mag 2025 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.

È online, raggiungibile da tutti, il sito dell’Arbitro assicurativo, un nuovo sistema di soluzione alternativa e stragiudiziale delle controversie che, però, non è ancora operativo: l’operatività sarà dichiarata dall’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, con un apposito provvedimento che troverà spazio sul sito istituzionale www.ivass.it e su quello del nuovo organismo.
Un nuovo sistema di risoluzione delle controversie
L’Arbitro assicurativo (Aas) è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie, un organismo indipendente e imparziale a cui i cittadini e le aziende potranno rivolgersi per risolvere le controversie di natura assicurativa che dovessero mai aprirsi con le compagnie e gli intermediari assicurativi.
Il ricorso si potrà presentare online e senza che ci sia bisogno di un avvocato. Costerà 20 euro, che il ricorrente si vedrà rimborsare se il ricorso viene accolto in tutto o in parte.
Dopo la fase istruttoria, che si chiuderà entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l’Aas prenderà una decisione sulla controversia, di norma entro i successivi 90 giorni: questo termine potrà subire uno slittamento di altri 90 giorni al massimo, per le controversie particolarmente complesse.
Resta fermo il fatto che, anche nel caso dell’Aas, se il ricorrente non è soddisfatto della decisione può rivolgersi al giudice ordinario.
L’Arbitro assicurativo è una Adr: di cosa parliamo?
Adr sta per Alternative dispute resolution, che significa, appunto, “risoluzione alternativa delle controversie”: questa sigla indica in pratica tutte quelle procedure che si attivano per sciogliere le controversie fra i consumatori e le imprese in materia di contratti di vendita di beni e servizi.
La Adr consente di risolvere velocemente e con efficacia i conflitti tra i consumatori (o le aziende) da una parte e le imprese che erogano un certo bene o servizio dall’altra, evitando di appesantire il carico dei giudici ordinari.
Questo sistema alternativo presenta anche una serie di vantaggi in termini di costi e di tempi: entrambi si riducono, consentendo ai consumatori di non scoraggiarsi nel tentativo di vedere riconosciuti e tutelati i loro diritti.
Ti ricordi? Anche l’Arbitro bancario finanziario è una Adr
Come sai, perché ne abbiamo parlato molte volte, anche l’Arbitro bancario finanziario è una Adr. Solo che, diversamente dal nuovissimo Aas, l’Abf si esprime sui rapporti contrattuali o su altre questioni che riguardano i servizi bancari e finanziari, inclusi i servizi di pagamento.
L’Arbitro bancario finanziario è chiamato a decidere anche sui prodotti del credito al consumo, mentre i servizi o le attività con finalità di investimento (per esempio, negoziazione o collocamento di titoli, consulenza in materia di investimenti, gestione di patrimoni) non rientrano nel suo perimetro.
Per questi, infatti, c’è un terzo Arbitro, che è l’Arbitro per le controversie finanziarie (l’Acf).
Come si presenta ricorso all’Arbitro bancario finanziario?
Ne abbiamo parlato molte volte, ma l’occasione è propizia per fare un ripasso. Prima di proporre il ricorso all’Abf, bisogna inoltrare un reclamo scritto all’intermediario, che ha 60 giorni di tempo per rispondere (tolti casi particolari, per esempio in materia di servizi di pagamento, in riferimento ai quali il termine è di 15 giorni lavorativi).
Se l’intermediario non risponde o risponde ma non in maniera soddisfacente, il consumatore può rivolgersi all’Arbitro bancario finanziario. Ma attenzione: nel ricorso è possibile proporre solo questioni che sono già state rappresentate nel reclamo inoltrato in precedenza.
Il ricorso è possibile entro 12 mesi al massimo dalla presentazione del reclamo all’intermediario: se i 12 mesi sono già trascorsi, bisogna presentare un nuovo reclamo.
Quanto costa fare ricorso all’Arbitro bancario finanziario?
Il ricorso costa solo 20 euro, a titolo di contributo spese per la procedura. Se il tuo ricorso viene accolto, anche solamente in parte, l’intermediario dovrà rimborsare i 20 euro, tolti i casi espressamente disciplinati dalle disposizioni dell’Abf nei quali non è previsto il rimborso del contributo.
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