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Ultimi aggiornamenti sull’estinzione anticipata

10 dic 2021 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.

Si torna a parlare dell’estinzione anticipata dopo che, in un suo recentissimo orientamento, la Banca d’Italia ha segnalato che le sue precedenti linee orientative sulla sentenza Lexitor sono da considerarsi superate. Vi chiederete, legittimamente: cosa significa tutto ciò? E che cos’è la sentenza Lexitor? Vediamo di chiarire tutto punto per punto.

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Un tuffo nel passato: rimborso anticipato e sentenza Lexitor

In sostanza, ricorda la stessa Banca d’Italia, “con la sentenza Lexitor dell’11 settembre 2019, la Corte di giustizia europea è intervenuta in materia di contratti di credito ai consumatori con riferimento alla possibilità di rimborso anticipato del finanziamento, prevista dall’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE”.

La Corte ha stabilito che questo articolo va interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi” posti a suo carico.

Quindi, ok: se io estinguo in anticipo il prestito, ho diritto a una riduzione di tutti i costi a mio carico. Un’indicazione senz’altro importante, alla quale la Banca d’Italia si è subito adeguata.

Cosa dicevano le precedenti linee orientative Bankitalia?

“Tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 6 del Testo unico bancario e in considerazione della rilevanza della questione trattata dalla Corte ai fini della gestione dei rapporti tra intermediari e clienti, con la comunicazione del 4 dicembre 2019 la Banca d’Italia ha diffuso al mercato ‘linee orientative’ volte a favorire l’allineamento al quadro delineatosi a seguito della sentenza e a preservare la qualità delle relazioni con la clientela”, riepiloga Bankitalia nel suo nuovo e recentissimo orientamento.

Nei mesi scorsi, però, un intervento normativo – l’articolo 11-octies del decreto legge 73/2021 (il cosiddetto “Sostegni-bis”), convertito con legge 106/2021 – ha modificato la disciplina del rimborso anticipato dei contratti di credito al consumo, stabilendo che:

  • per i contratti sottoscritti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione 106/2021, in caso di estinzione anticipata il consumatore ha diritto alla riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte, in misura proporzionale alla vita residua del contratto;
  • per i contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore di questa legge, invece, in caso di estinzione anticipata continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del Testo unico bancario e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

La nuova era dell’estinzione anticipata: cosa sapere?

Al di là di questo importantissimo distinguo, è bene sapere anche che i nuovi contratti devono indicare in modo chiaro i criteri di riduzione, specificando se trova applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Laddove non diversamente indicato, si applicherà il criterio del costo ammortizzato.

Inoltre, salvo diversa pattuizione tra finanziatore e intermediario del credito, “il finanziatore avrà diritto di regresso nei confronti dell’intermediario del credito per la quota dell’importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l’attività di intermediazione del credito”.

In altre parole, le reti agenziali dovranno restituire parte delle provvigioni percepite su quei clienti che decidono di rescindere in anticipo il contratto di finanziamento: è un passaggio tecnico, che riguarda i professionisti del credito e sul quale c’è grande discussione. Noi, naturalmente, continueremo a seguire la questione dandovene conto di volta in volta, non appena ci saranno novità.

Le linee orientative del 4 dicembre 2019 sono superate

Alla luce del recente intervento normativo, dunque, la Banca d’Italia ritiene che le sue linee orientative del 4 dicembre 2019 siano da considerarsi superate. E in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale, “si atterrà alla nuova previsione di legge nello svolgimento della propria azione di supervisione”.

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