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Recupero crediti, nuova autoregolamentazione

24 gen 2018 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria Paulucci

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Restringere al massimo il numero delle persone da contattare ed evitare che attraverso un atteggiamento insistente la situazione debitoria del “ricercato” venga all’attenzione di vicini e conoscenti. Concentrare quindi gli sforzi sul debitore stesso, nel rispetto di quanto prevede il Garante della Privacy, e comunque evitare di contattarlo sul posto di lavoro.

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Offrire al debitore comprensione, empatia e disponibilità a trovare una soluzione, evitando assolutamente e in ogni caso giudizi o espressioni verbali colorite. Vietato essere eccessivamente pressanti e invadenti. Vietato anche l’uso contemporaneo di strumenti di contatto diversi, per esempio telefonate e sms nello stesso giorno. Infine, l’addetto alla riscossione – chiamato “recuperatore domiciliare” – deve presentarsi in casa del debitore solo previo appuntamento e con un cartellino di riconoscimento che riporti chiaramente il nome del professionista e la società che rappresenta. Sono questi i principali punti di novità del nuovo codice di autoregolamentazione varato dall’Osservatorio Imprese e Consumatori per le attività di gestione e tutela del credito, meglio conosciute come “recupero crediti”.

Dato che il settore è regolato da norme vecchie di decenni, l’OIC ha ritenuto di dover compensare con il nuovo codice procedurale, concepito appunto per colmare la mancanza di testi di legge adeguatamente aggiornati. Il codice – presentato a Roma il 17 gennaio durante l’evento “Le buone regole a garanzia di tutti” – disciplina il trattamento dei dati, le modalità per rintracciare i debitori, i contatti via telefono, lettera e posta elettronica, le visite in casa, l’attività legale e quella per la gestione di contestazioni e reclami. Il documento è nato dalla collaborazione fra aziende del settore e associazioni dei consumatori che partecipano all’OIC. È stato redatto, spiega OIC, “ai sensi di quanto previsto dall’articolo 27-bis del Codice del Consumo e richiama in maniera costante e precisa il fondamento normativo attuale che regola le attività di gestione e tutela del credito (articoli 115-120 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) comprese le novità legislative intervenute, a cominciare dalle disposizioni normative comunitarie ed emanate dal Garante della Privacy e dal Garante della Concorrenza e del Mercato”.


Come accennato, il codice stabilisce precise regole per l’addetto al recupero crediti. Costui deve usare toni e modi adeguati, assolutamente non minacciosi ma comprensibili e rispettosi. E se il debitore chiede di non essere più contattato via telefono o a domicilio, la sua volontà dovrà essere rispettata e le successive comunicazioni andranno trasmesse esclusivamente in forma epistolare. Il codice definisce poi la differenza tra “tentativo”, “contatto utile” e “contatto concordato”. Il tentativo, come riassumono le schede del nuovo codice di autoregolamentazione OIC, è il “contatto che non produce una comunicazione con il debitore”, o perché il numero è occupato, sbagliato o inesistente oppure perché risponde una persona diversa dal debitore. Il “contatto utile” è “il debitore che accetta di essere contattato al fine di intraprendere una trattativa circa la propria situazione debitoria”. “Concordato” è infine il contatto che produce un piano proficuo sulle modalità e la frequenza dei contatti utili, successivi al primo, per “istruire in modo corretto la trattativa”. In questo quadro, andranno definiti con precisione date e orari dei contatti successivi.

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