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Quali documenti presentare per chiedere un prestito

24 apr 2018 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.

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Quali documenti bisogna presentare quando si chiede un prestito personale? E le condizioni del finanziamento possono cambiare una volta apposta la firma sul contratto? Ogni tanto è utile tornare ai fondamentali. Facciamo quindi un ripasso con l’ausilio della guida al credito al consumo della Banca d’Italia. Come ricorda Bankitalia, il finanziamento solitamente è concesso a chi ha tra i 18 e i 70 anni d’età. La banca o la finanziaria che riceve la domanda potrebbe a sua volta chiedere la garanzia di una terza persona disposta ad assumersi l’impegno di pagare le rate in caso di inadempienza del debitore. La terza persona, detta appunto “garante”, deve presentare la stessa documentazione richiesta a chi vuole il prestito. E qual è questa documentazione? Vediamolo.

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Per avviare la pratica e valutare il merito creditizio del richiedente, la società bancaria o finanziaria ha bisogno di acquisire e visionare il documento di identità, il codice fiscale, la busta paga e il Cud se chi chiede il finanziamento è un lavoratore dipendente, la dichiarazione dei redditi se invece è un libero professionista o un autonomo e il cedolino della pensione o la certificazione Inps se è pensionato. A tutto questo va aggiunta la documentazione relativa a eventuali altri finanziamenti in corso.

Al consumatore di nazionalità non italiana, ricorda Bankitalia, potrebbe essere richiesta la documentazione sul suo soggiorno in Italia. Secondo tema: ebbene sì, dopo la firma del contratto alcune condizioni del finanziamento possono subire modifiche. Ciò può dipendere dal cliente, perché peggiora la sua posizione finanziaria – il caso più classico è la perdita del posto di lavoro – o dalla situazione economica generale. Attenzione, però: il finanziatore può modificare in modo unilaterale le condizioni contrattuali inizialmente previste soltanto se nel contratto è espressamente previsto il suo diritto di procedere a questa modifica e se il cliente ha esplicitamente approvato tale clausola, e se esiste giustificato motivo. Deve trattarsi, sottolinea la Banca d’Italia, “di cause intervenute dopo la conclusione del contratto e ben circostanziate. In nessun caso il finanziatore può introdurre una condizione del tutto nuova rispetto a quelle iniziali. È possibile modificare i tassi di interesse solo nei contratti a tempo indeterminato. In questo caso, la proposta deve indicare anche come la modifica inciderà sull’importo dovuto e sulla periodicità delle rate”.

Ogni volta che il creditore vuole modificare una o più condizioni, deve inviare al consumatore una comunicazione chiamata “Proposta di modifica unilaterale del contratto”. In questo documento il finanziatore deve spiegare con assoluta chiarezza le ragioni della modifica, per dare al debitore l’opportunità di valutare se essa è giustificata oppure no, inviandola come minimo due mesi prima dell’entrata in vigore della variazione. Se il consumatore condivide le motivazioni e accetta la modifica, allora ok. Se invece la rifiuta, prima che essa entri in vigore deve comunicare al finanziatore la sua intenzione di sciogliere il contratto. Ha la facoltà di farlo senza dover motivare la sua decisione e senza costi, alle condizioni precedenti alla modifica proposta, ma dovrà restituire con tanto di interessi la somma ottenuta in prestito.

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