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Prestiti, se l’usura arriva dopo

10 feb 2014 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.

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Da una parte l’Arbitro bancario finanziario (Abf), sistema di risoluzione delle controversie fra i clienti e le banche o gli altri intermediari finanziari. Dall’altra, la Banca d’Italia. Il “giudice” chiamato a mettere pace tra i consumatori e gli istituti di credito ha emesso una sentenza che riguarda la cosiddetta usura sopravvenuta. La quale si verifica quando i tassi di interesse superano la soglia di usura in un qualunque momento dopo la stipula del contratto. Questa soglia la stabilisce trimestre per trimestre la Banca d’Italia, e il “sorpasso” si può verificare anche quando i tassi usura fissati dall’autorità di via Nazionale subiscono una revisione al ribasso come conseguenza di un cambiamento delle condizioni di mercato.

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A gennaio, e per il primo trimestre dell’anno in corso, il tasso usura per i prestiti personali è passato al 18,987%; per i prestiti finalizzati si è assestato al 19,32% se l’importo arriva fino a 5.000 euro e al 16,43% per quelli che superano una tale somma; per la cessione del quinto ora corrisponde al 18,325% se i finanziamenti sono inferiori ai 5.000 euro e al 18,187% quando la cifra balza oltre questo livello. È importante sapere che, nella sentenza del 10 gennaio, l’Abf ha stabilito che non è consentito far pagare al consumatore più del massimo dei tassi usura vigenti in un determinato periodo. E le cifre eventualmente già versate vanno restituite al consumatore.

Il caso che l’Abf ha preso in esame fa riferimento a un prestito a tasso fisso che si può ascrivere alla categoria dei “crediti personali”. Il Tasso effettivo globale – detto anche Teg – nel momento della stipula era vicino al tasso soglia. Valutata con attenzione la vicenda, il collegio di coordinamento dell’Abf ha richiamato tutti al principio di correttezza e buona fede, che impone a ognuna delle parti – quindi alla banca o alla finanziaria da un canto e al cliente dall’altro, ma secondo i più il messaggio è rivolto soprattutto alle banche e alle finanziarie – il dovere di agire in maniera tale da preservare gli interessi dell’altro, evitando così che il rapporto comporti un sacrificio insostenibile. Il principio tirato in ballo dall’Abf si erge insomma a guardia e tutela dei consumatori, allo scopo di proteggerli da un eventuale eccessivo squilibrio sul fronte delle condizioni contrattuali.

Il principio di buona fede diventa insomma per l’Abf la risposta alla domanda su come innestare in un finanziamento la cui durata copre più anni i vantaggi e i benefici della diminuzione dei tassi di mercato, senza però andare ad alterare l’equilibrio del rapporto contrattuale tra la società e il suo cliente. Per questo la riflessione pare limitarsi alle situazioni più penalizzanti e nelle quali il cliente è comunque meritevole. Gli esperti, tuttavia, ritengono sia poco probabile – alla luce del differenziale fra tasso soglia e tassi medi di mercato, che un contratto, stipulato a condizioni eque, possa poi incappare nell’usura sopravvenuta. Ultima nota: l’usura sopravvenuta non va confusa con l’usura preventiva, che è illegale e si verifica alla stipula del contratto se il Tasso annuo effettivo globale supera il tasso di soglia fissato dalla Banca d’Italia.

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