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Prestiti, l’etica del prodotto abbinato

19 mar 2020 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria Paulucci

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L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) e la Banca d’Italia tornano, in una comunicazione congiunta del 17 marzo 2020, a occuparsi dell’offerta di prodotti abbinati ai finanziamenti. Per dire che cosa? Innanzitutto, che questo tipo di offerta “richiede l’adozione di una serie di cautele” sia da parte di banche e intermediari finanziari sia da parte delle imprese produttrici, per “garantire il rispetto della normativa di riferimento e preservare l’integrità del rapporto di fiducia con la clientela”. Tra i contratti offerti in abbinamento ai finanziamenti cui fa riferimento la comunicazione, un accento specifico è posto sulle coperture assicurative. Fra queste, le coperture a protezione del credito: polizze vita e/o danni la cui finalità è quella di garantire il rimborso del finanziamento, note anche con l’acronimo di PPI, Payment Protection Insurance. L’obiettivo delle polizze PPI è tutelare il cliente da eventi che possono limitarne la capacità di rimborso; il loro fine ultimo è favorire un più efficiente mercato del credito.

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“Di qui”, spiegano le due autorità, “l’esigenza che siano ben disegnate, esprimano un valore economico per il cliente, abbiano un prezzo equo e siano collocate in maniera corretta e trasparente”. Ecco perché da tempo, in Italia, banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione sono chiamati a rispettare regole precise in materia di abbinamento tra finanziamenti e polizze e di pratiche commerciali. Ma sulla distribuzione dei prodotti assicurativi il quadro normativo di riferimento ha subito un ulteriore rinnovamento con la direttiva UE 2016/97, la Insurance Distribution Directive (nota anche come IDD), la quale insiste molto sulla centralità alle esigenze dei clienti sia nella fase di creazione che in quella di distribuzione del prodotto. La direttiva è stata recepita in Italia con decreto legislativo 68/2018, che ha modificato le regole di condotta previste dal Codice delle Assicurazioni.

Tutto ciò premesso, nella comunicazione congiunta le due autorità individuano cinque elementi di attenzione. Il primo riguarda la qualificazione della polizza come obbligatoria o facoltativa: se facoltativa, la copertura va veramente presentata al cliente come servizio aggiuntivo opzionale, “evitando nei colloqui di vendita l’utilizzo di espressioni finalizzate a incutere timori di vario genere che possano indurlo a ritenere necessaria la sottoscrizione”. La polizza facoltativa “deve essere espressamente richiesta dal cliente e non può in alcun modo condizionare la concessione del finanziamento”. Secondo elemento di attenzione è il collocamento, in abbinamento al finanziamento, delle cosiddette “polizze decorrelate”, che non presentano cioè “alcun collegamento funzionale con il finanziamento stesso”. Sugli altri tre, le autorità raccomandano massima vigilanza interna: parliamo di controllo delle reti distributive e monitoraggio dei fenomeni di mis-selling, vale a dire di vendita di prodotti che non incontrano una reale esigenza del cliente; conflitti d’interessi e costi; corretta gestione delle richieste di estinzione anticipata.

L’imperativo categorico è, in definitiva, operare nel migliore interesse del cliente, rispettando i principi cardine della direttiva IDD: fra questi, l’obbligo di acquisire dal contraente ogni informazione utile a identificare le sue richieste ed esigenze, per essere sicuri che l’offerta sia davvero adeguata, fornendo al contempo ogni dettaglio che renda possibile una decisione informata. Ma ci torneremo.

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