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Prestiti, estinzione anticipata e polizze assicurative

2 gen 2019 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria Paulucci

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Domandona: in caso di estinzione anticipata - totale o parziale - dei prestiti coperti da polizza, come si calcola la parte di premio assicurativo non goduto? L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), dopo aver ricevuto una serie di reclami su “modalità di calcolo non chiare e/o penalizzanti per l’assicurato”, ha preso carta e penna e a dicembre ha scritto una lettera al mercato proprio in merito a questo argomento. Nella lettera, riguardo alle polizze abbinate ai finanziamenti (in gergo note come Ppi), l’Ivass ricorda l’importanza di spiegare bene ai clienti il modo in cui viene effettuato il computo, appunto, dell’ammontare del premio non goduto. E come deve avvenire questo computo? A scanso di equivoci, l’Istituto fa un riepilogo: “in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento l’impresa deve restituire al debitore/assicurato la parte di premio pagato e non goduto, calcolata per il premio puro, in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonche? del capitale assicurato residuo”, e “per i caricamenti, in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura”.

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Troppo tecnico? Il punto è esattamente questo. Mentre molte imprese, consapevoli della difficoltà (per non dire impossibilità) di un cliente medio di cogliere le implicazioni di tale enunciato astratto e generale, nelle condizioni di polizza accompagnano la descrizione delle modalità di calcolo con l’indicazione della relativa formula e con esempi concreti che aiutino i clienti a ripercorrere i vari passaggi del computo, altre si limitano a richiamare l’articolo dell’apposito regolamento (ovvero il 49 del regolamento 35/2010, ora 39 del regolamento 41/2018), senza corredare questo richiamo con un esempio utile a chiarire di cosa si stia parlando in concreto. Oppure riportano esempi insufficienti a fare la dovuta chiarezza e a garantire la trasparenza promessa. L’Ivass riparte da qui per richiamare le aziende ai loro doveri, con una serie di annotazioni che, a livello puramente informativo, possono essere utili anche a chi sta cercando un finanziamento, per capire se l’eventuale polizza e soprattutto le modalità di rimborso della parte di premio non goduto in caso di estinzione anticipata sono illustrate secondo tutti i crismi.

Tanto per cominciare, dice l’Ivass, ogni azienda deve verificare la correttezza delle formule che utilizza rispetto alla norma generale. Laddove necessario, poi, l’impresa deve aggiornare, entro 60 giorni, “l’informativa precontrattuale e le condizioni di polizza dei prodotti in commercio inserendo una formula che tenga conto, per la parte di premio puro delle garanzie vita da rimborsare”, della durata residua e dell’effettivo rapporto fra debito residuo e debito originario alla data di estinzione anticipata del finanziamento, “coerentemente con i criteri richiamati nelle condizioni contrattuali e con il dettato regolamentare”, con tanto di chiaro esempio illustrativo. Gli stessi criteri vanno applicati alle assicurazioni danni, per esempio in caso di invalidità permanente totale, quando le prestazioni prevedono il rimborso del debito residuo alla data dell’evento assicurato. Infine, dove necessario, per i contratti già stipulati, l’impresa deve gestire le richieste di rimborso del premio non goduto sulla base dei corretti criteri di calcolo.

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