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Prestiti, contratti chiari e completi

14 nov 2016 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria Paulucci

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La Corte di Giustizia europea ha detto la sua a proposito dei prestiti. E lo ha fatto esprimendosi su un finanziamento da 700 euro concesso da una banca a una consumatrice in Slovacchia. Il caso dà un’indicazione utile sui contratti di credito al consumo e su come vanno stipulati alla luce della direttiva europea in vigore. In particolare, il caso in questione insegna che se il creditore non include nel contratto informazioni fondamentali come il Tasso annuo effettivo globale (Taeg) e il numero e la cadenza delle rate, il suo diritto a vedersi pagati gli interessi e le spese viene a decadere. Questo perché una tale omissione penalizza il debitore, non consentendogli di mettere esattamente e correttamente a fuoco a quanto ammonta l’impegno che si sta assumendo. Nel caso slovacco, la banca non aveva specificato nel contratto il Taeg. Non solo. Lo stesso contratto stabiliva che le condizioni generali del creditore ne fossero parte integrante. La signora aveva quindi firmato dichiarando di aver letto e compreso le condizioni generali, ma senza averle mai sottoscritte.

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Pagate le prime due rate, la donna si era fermata e la banca, contrariata, aveva portato la questione all’attenzione del tribunale chiedendo il pagamento del capitale, degli interessi di mora e delle penali per il ritardo previste dal contratto. Il giudice aveva espresso dubbi sia sulla validità del contratto, per via delle condizioni generali non sottoscritte dalle parti, sia sulla compatibilità con il diritto Ue di alcune disposizioni del diritto slovacco sulla tutela dei consumatori. Tra queste, proprio la disposizione che toglie al creditore il diritto a interessi e spese se non inserisce nel contratto determinate informazioni. Il giudice aveva quindi chiesto alla Corte di dargli chiarimenti su questi punti alla luce della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di contratti di credito ai consumatori. La Corte si è espressa precisando che la direttiva non impone che i contratti di credito siano redatti in un unico documento, ma, se il contratto rimanda a un altro documento precisando che questo ne è parte integrante, allora contratto e documento vanno riversati su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole ed essere consegnati al consumatore prima che il contratto venga concluso.

E sebbene la direttiva europea non imponga la firma dei contratti redatti su supporto cartaceo, ciò non comporta per la normativa nazionale il divieto di subordinare la validità dei contratti alla firma delle parti coinvolte, anche se questo requisito si applica a tutti i documenti che contengono le informazioni essenziali del contratto. Per finire, la Corte nella sua sentenza stabilisce appunto che la mancata indicazione, nel contratto, di tutti gli elementi che vanno assolutamente inseriti secondo quanto prescrive la direttiva europea può comportare la decadenza del diritto a interessi e spese se la mancata inclusione di queste informazioni compromette la possibilità per il consumatore di soppesare la reale portata del suo impegno. E ciò vale per Taeg, numero e periodicità dei pagamenti, spese notarili e garanzie e assicurazioni chieste dal creditore.

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