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Prestiti, conoscere il contratto

24 ago 2015 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria Paulucci

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I contratti di finanziamento vanno sempre messi per iscritto e devono imprescindibilmente contenere una serie di indicazioni. Ecco quali.

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Cosa c’è da sapere prima di sottoscrivere un contratto di finanziamento? Lo spiega la Banca d’Italia nel suo “vademecum” rivolto agli intermediari e ai consumatori. Innanzitutto, l’autorità ricorda che, nella cosiddetta “fase precontrattuale”, prima cioè di apporre la firma che dà il via libera definitivo alla linea di credito, la banca o la finanziaria devono assolutamente mettere a disposizione del cliente una serie di documenti. E con “mettere a disposizione” Bankitalia non intende “mostrarli per una rapida occhiata allo sportello”: vuol dire piuttosto – ed è bene saperlo per poterlo far presente alla società alla quale ci si rivolge – fornire una copia di questi documenti affinché il cliente possa visionarla a casa sua con la dovuta calma e attenzione. Ma quali sono questi documenti? Il primo, spiega Bankitalia, contiene i “principali diritti del cliente”: l’autorità di vigilanza raccomanda di leggerlo con scrupolo perché, come suggerisce il titolo, fa il punto sui diritti che il cliente può e deve far valere nella fase precontrattuale, alla stipula del contratto, durante la vita del prestito e quando il contratto giunge al termine.

Altro documento è il “foglio informativo”, che riporta le informazioni relative all’intermediario, alle condizioni, alle caratteristiche principali e ai rischi associati all’operazione e i dettagli riguardanti le implicazioni economiche dell’offerta – dunque i tassi, i costi, le eventuali penali e le spese accessorie – e il costo totale del prodotto. Non trascurate di farvi dare la copia completa del contratto prima di firmarlo: questo consente a voi di leggerlo per bene e di ragionarci in tranquillità e, d’altro canto, non comporta alcun obbligo a concludere l’accordo. Peraltro, se nel frattempo le condizioni proposte nel contratto subiscono delle modifiche, l’intermediario è tenuto a comunicarlo al cliente prima della conclusione, che avviene nel momento in cui si appongono le firme sui documenti. Morale: non firmate senza leggere e non accontentatevi di dare una scorsa veloce al testo mentre siete allo sportello. Insieme alla copia del contratto potete farvi dare il “documento di sintesi”, che riassume le principali condizioni.

Il contratto va sempre messo per iscritto, altrimenti può essere dichiarato nullo. Una volta concluso, il cliente deve riceverne una copia, incluse le condizioni generali. Bankitalia sottolinea che il documento deve assolutamente riportare il tasso di interesse e “ogni altro prezzo e condizione praticati” – inclusi quindi eventuali oneri di mora e le spese che gravano sul cliente – la possibilità che si proceda alla modifica, in modo sfavorevole per il cliente, del tasso di interesse e di “ogni altro prezzo e condizione”, la facoltà di rivedere in maniera unilaterale tassi, prezzi e altre condizioni nel caso in cui ci sia “un giustificato motivo” e la periodicità di capitalizzazione, ossia la possibilità che gli interessi generino interessi a loro volta. Va detto che le clausole sulla capitalizzazione degli interessi non valgono se non sono approvate in forma scritta. Allo stesso modo, sono nulle le clausole contrattuali che presentano tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per il cliente rispetto a quanto pubblicizzato all’interno dei fogli informativi o del documento di sintesi. Bankitalia raccomanda infine ai consumatori di conservare l’intera documentazione.

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