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Prestiti: attenti alle polizze decorrelate o non obbligatorie

26 mar 2020 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.

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La settimana scorsa abbiamo parlato della comunicazione congiunta dell’Ivass e della Banca d’Italia agli operatori del mercato (link: https://www.prestiti.it/credito-consumi/prestiti-laetica-del-prodotto-abbinato), rimandando ad approfondimenti successivi tutta una serie di dettagli che per il consumatore potrebbero essere interessanti ma soprattutto utile conoscere. Per esempio, il citato “collocamento, in abbinamento al finanziamento, di polizze che non presentano alcun collegamento funzionale con il finanziamento stesso”: vale a dire, le cosiddette “polizze decorrelate”. L’Ivass se ne è occupata con un’apposita indagine non molto tempo fa, a valle di alcuni reclami. Un’indagine che si è conclusa con la segnalazione all’Agcm di possibili pratiche commerciali scorrette da parte di intermediari finanziari che di fatto imponevano come condizione per accedere al finanziamento la sottoscrizione di polizze – a premio unico anticipato finanziato dalla banca o dall’intermediario finanziario che le collocava – “prive di collegamento funzionale con il finanziamento richiesto”. Salvo poi il fatto che, in caso di estinzione anticipata del prestito, il rimborso della quota parte del premio non goduto veniva negato, facendo appello – ironia della sorte – proprio all’assenza del collegamento funzionale fra le due operazioni.

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Altro punto su cui, come accennato nel precedente post, Ivass e Bankitalia hanno messo l’accento è la qualificazione della polizza come obbligatoria o facoltativa. Sì, perché non sempre i prodotti offerti in abbinamento sono presentati ai clienti nel modo corretto. Se una polizza è richiesta come obbligatoria o come condizione necessaria per ottenere il finanziamento a certe condizioni, la banca o l’intermediario finanziario proponenti dovranno preventivamente farlo presente – per esempio sui loro siti web – per consentire all’interessato di reperire eventualmente sul mercato coperture equivalenti. In questo caso, gli intermediari saranno tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l’erogazione del finanziamento, la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato. I contenuti minimi della copertura richiesta devono in ogni caso essere tali da rendere concretamente possibile al cliente la ricerca di polizze equivalenti sul mercato. I costi delle polizze qualificate come obbligatorie vanno inclusi nel costo totale del credito, ai fini del calcolo del Tasso annuo effettivo globale (Taeg).

Quelle che invece sono qualificate come facoltative devono essere prospettate per quello che sono, ovvero un servizio aggiuntivo opzionale, evitando di utilizzare, nei colloqui di vendita, espressioni volte a incutere nel cliente timori che possano indurlo a ritenerne necessaria la sottoscrizione. Insomma, se non si fosse capito: la presenza o l’assenza della polizza facoltativa, che deve espressamente essere richiesta dal cliente, “non può in alcun modo condizionare la concessione del finanziamento”. Per assicurare la correttezza nella commercializzazione delle polizze abbinate e innalzare la consapevolezza della clientela sulle caratteristiche e i costi dei servizi acquistati, le banche e gli intermediari finanziari devono fornire indicazioni chiare sulla natura dei prodotti offerti in abbinamento. L’attenzione del cliente sul tipo di prodotto concretamente acquistato va richiamata anche attraverso la cosiddetta welcome letter – già prevista dalla comunicazione della Banca d’Italia e dell’Ivass risalente al 2015 – con la quale gli operatori, subito dopo la stipula della polizza, riepilogano al cliente stesso le caratteristiche delle coperture assicurative sottoscritte e richiamano la facoltà di recesso.

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