Cosa c’è da sapere sulla segnalazione ai Sic

La Cassazione si esprime sul tema delle segnalazioni ai Sistemi di informazioni creditizie (Sic in sintesi) e in una recente ordinanza: a seguito di un ricorso, ribadisce che sì, il debitore va informato quando per la prima volta viene classificato “negativamente”, ovvero quando “si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza”.

E che va messo al corrente tramite un’informativa “preventiva”, vale a dire trasmessa prima dell’invio della prima segnalazione “negativa”.

Ma attenzione: questo vale per il “cliente-consumatore”, ossia quando l’esposizione del debitore rientra nel perimetro del credito al consumo.

Quindi, per esempio, non vale lo stesso vincolo per chi ha sottoscritto un mutuo ipotecario. Cerchiamo di capirne un po’ di più.

Premessa: cosa sono i Sic e come funzionano?

Ricordiamo intanto che cosa sono i Sistemi di informazioni creditizie.

Si tratta di banche dati private le quali, ci dice Bankitalia, “raccolgono informazioni sull’accesso al credito dei cittadini e sull’andamento dei rapporti di credito”.

I creditori possono consultarle prima di concedere un finanziamento e al contempo contribuiscono ad arricchirle con le note positive e negative sui loro debitori. Tutte note, queste, che naturalmente riguardano il rispetto o l’inadempienza dei vari piani di rimborso.

Presso la Banca d’Italia opera poi la Centrale dei Rischi, dove vengono registrate le segnalazioni di banche e finanziarie sulle inadempienze, le garanzie e i debiti dei clienti che superano determinate soglie minime.

Al momento di vagliare una domanda di credito, le società possono chiedere alla Centrale Rischi info sul debito totale dei richiedenti verso l’intero sistema creditizio.

Ciascun finanziatore, precisa Bankitalia, “riceve costantemente le informazioni sull’indebitamento della propria clientela”, ma anche il cliente “può conoscere le informazioni presenti a suo nome nella Centrale dei Rischi”.

I chiarimenti dei giudici di Cassazione

E veniamo all’ordinanza della Cassazione.

I giudici della Suprema Corte fanno una puntualizzazione molto chiara. Precisano cioè che “il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all’onere di preventivo avviso al debitore, che, per la prima volta, venga a essere classificato negativamente, assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo”.

Ne deriva che “dalla mancanza di prova del perfezionamento dell’avviso presso il destinatario non può esser tratta la conseguenza della illegittimità della segnalazione ove questa riguardi, invece, finanziamenti destinati all’acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato”.

Tradotto: la legittimità della segnalazione al Sistema di informazioni creditizie – come il Sic di Crif, per esempio – è vincolata all’onere di preventivo avviso al debitore (e il creditore deve essere in grado di dimostrare di averlo inoltrato) praticamente solo in riferimento alle operazioni di credito al consumo.

Il contratto di mutuo oggetto della controversia portata all’attenzione dei giudici – stipulato nell’autunno del 2007 – è invece escluso dall’ambito applicativo del capo II del titolo VI del Testo unico bancario, dedicato al “credito ai consumatori”.

Come ci ricorda la Banca d’Italia nella sua guida al credito ai consumatori, in questo particolare perimetro rientrano varie forme di finanziamento, le più diffuse delle quali sono i prestiti personali o non finalizzati, le aperture di credito in conto corrente e i prestiti finalizzati (o “credito collegato”).

Non i mutui ipotecari, che si collocano dentro un altro insieme. 

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Il profilo dell'autore

Credito e Consumi
blog di Maria Paulucci

Nata a Rieti, gli studi universitari a Roma, a Milano dal 2006. Dal 2007 al 2011 ha lavorato in Class CNBC, canale televisivo di economia e finanza del gruppo Class Editori. Nell'agosto del 2011 si è unita alla squadra di Blue Financial Communication. A dicembre 2017 è iniziata la sua esperienza in AdviseOnly.

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