Covid19: via libera alla sospensione dei prestiti per sei mesi
21 apr 2020 | 2 min di lettura | Pubblicato da Rosaria B.

Ecco chi può godere del provvedimento
Dopo le rate del mutuo, è arrivata finalmente la possibilità per molte famiglie italiane di sospendere anche il pagamento dei prestiti personali: è stata finalmente approvata una moratoria di sei mesi per i finanziamenti superiori ai mille euro.
Tale agevolazione non è contenuta in alcun Decreto Legge, bensì nasce dal confronto tra Assofin, che riunisce le principali finanziarie del Paese, e le associazioni dei consumatori che da tempo chiedevano un intervento simile a quello già approvato per i mutui.
Le famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà economica per effetto dell’emergenza Covid19, potranno usufruire dell’agevolazione inviando una richiesta direttamente alla banca o alla società di credito al consumo che ha erogato il finanziamento. La moratoria potrà assumere due diverse forme, a discrezione della finanziaria e potrà tradursi nella sospensione dell’intera rata del finanziamento oppure nella sospensione del pagamento della sola quota capitale.
La moratoria, scrive Assofin, “comporterà un prolungamento del periodo di ammortamento corrispondente alla durata della sospensione concordata. Al cliente non verranno addebitati oneri o costi relativi all’espletamento delle procedure necessarie per l’attivazione della sospensione”.
L’accordo raggiunti tra Assofin e le associazioni dei consumatori comprende anche le cessioni del quinto di dipendenti pubblici a patto che l’ente pubblico, che tecnicamente trattiene l’importo sulla busta paga, confermi la sua disponibilità.
A chiedere la moratoria però potrà essere solo:
- chi ha perso o perderà il lavoro subordinato dal 21 febbraio 2020 al 30 giugno 2020. Restano esclusi i licenziamenti per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, risoluzioni consensuali o dimissioni;
- chi ha perso un lavoro “atipico” (anche in questo caso restano fuori le dimissioni e il recesso datoriale per giusta causa);
- chi si è visto ridurre o sospendere l’orario di lavoro per almeno 30 giorni (la cassa integrazione o altri ammortizzatori sociali);
- i professionisti che, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, hanno registrato una perdita del fatturato superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre del 2019 a causa di chiusure o sospensioni dell’attività dovute alle restrizioni imposte per limitare il contagio da Coronavirus. La riduzione potrà essere autocertificata.
- Gli eredi delle persone che rientrano nelle quattro categorie, nel frattempo decedute, e che non avevano stipulato alcuna polizza da protezione del credito.
Chi ha saltato una o due rate potrà comunque accedere alla sospensione. L’importante è non trovarsi in una situazione talmente compromessa da essere già stata classificata tecnicamente come in “default”, e quindi non più rimediabile.
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