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Prestito della discordia? Per fortuna c’è l’Arbitro

16 gen 2017 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria Paulucci

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Tensioni con il creditore per via del prestito? Perché non lo ha concesso, o perché non è stato esauriente nelle indicazioni contrattuali obbligatorie o sui contratti accessori, oppure perché è stato opaco in merito al costo totale a carico del consumatore, agli eventuali oneri dell’estinzione anticipata o alle garanzie? Insomma, non vi siete capiti o avete fondati sospetti che di proposito vi sia stato tenuto nascosto qualcosa? Una strada per vedere riconosciuti e tutelati i vostri interessi è il ricorso all’Arbitro bancario finanziario. Non è la prima volta che ne parliamo, ma è sempre utile tornare sul tema per ricordare come funziona questo sistema di risoluzione delle controversie fra clienti da una parte e banche e intermediari dall’altra, ovviamente in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Si tratta di un sistema alternativo al ricorso al giudice, economico anche perché non richiede l’assistenza di un legale. Per sottoporre una controversia all’esame dell’Arbitro bancario finanziario occorre però rispettare alcune condizioni. Ecco quali.

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Innanzitutto, bisogna appurare se la controversia che si vuole portare all’attenzione dell’Arbitro coinvolge una banca, un altro intermediario finanziario iscritto in albi ed elenchi tenuti dalla Banca d’Italia, Bancoposta o un intermediario estero operante in Italia (l’elenco completo si può consultare sul sito dell’Arbitro bancario finanziario, n.d.r.). Se la risposta è sì, allora si può procedere. Altrimenti l’Abf non può esaminare il ricorso, dal momento che l’operatore contestato non rientra nel suo campo di competenza. Seconda condizione “sine qua non”: la controversia deve riguardare un’operazione oppure un servizio bancario o finanziario. In altre parole, conti correnti, mutui, prestiti personali o altri finanziamenti anche per l’acquisto di beni. Solamente queste, infatti, sono le materie su cui può intervenire l’Arbitro. Essenziale poi che le operazioni o i comportamenti additati dall’utente siano successivi all’1 gennaio 2009 e che la cifra che il consumatore intende richiedere all’intermediario, sempre che punti a un risarcimento, non superi i 100mila euro.

Se la controversia è già stata sottoposta a un giudice, un arbitro o un organismo di conciliazione, l’Abf non può muovere un dito: diverso è il caso se c’è già stata una procedura di conciliazione ma non è andata in porto, oppure se l’ha attivata l’intermediario e il cliente non ha dato la sua adesione. Da tenere presente che l’Arbitro rappresenta una sorta di “secondo grado di giudizio”: non può agire, infatti, se prima il consumatore non ha presentato un reclamo scritto all’intermediario. Non solo: l’Abf non può prendere in esame il ricorso se non sono passati almeno 30 giorni dalla presentazione del reclamo, con l’intermediario che non ha dato risposta o ha replicato in modo non soddisfacente. Attenzione: dalla presentazione del reclamo devono trascorrere sì almeno 30 giorni, ma non più di 12 mesi. In quest’ultimo caso, comunque, è sempre possibile sottoporre all’Arbitro un nuovo reclamo. Per completezza, segnaliamo infine che tutte queste condizioni sono illustrate nella sezione “Il ricorso” del sito Abf, che spiega quando e come il ricorso si può fare e contiene l’apposito modulo con relative istruzioni.

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