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Prestiti, la distrazione non paga

22 giu 2015 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.

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Cari consumatori, attenzione: ci vuole davvero poco a diventare inadempienti o a rimanere impantanati in una polizza che non vi tutela come credevate. Due esempi ce li offre l’Arbitro bancario finanziario: sono tratti da altrettante decisioni, contenute nel gruppo di quelle rese note il 9 giugno. La prima, la decisione 3938 del 24 giugno 2014, riguarda il ricorso di due consumatori che riferiscono di aver sempre pagato con regolarità le rate del finanziamento dal 20 marzo 2004 al 20 febbraio 2010 tramite addebiti su conto corrente. Poi, con la crisi economica, non sono riusciti a pagare sei rate nel 2010. Sostengono di essersi accordati con una società – non è ben chiaro quale – per il pagamento di 200 euro al mese e di aver ripreso a pagare mese per mese con vaglia postali. Nell’estate del 2013, però, hanno ricevuto una lettera: un avvocato gli intimava, per conto della banca, di saldare il debito residuo, di 28.751,18 euro più interessi moratori. I due clienti hanno detto di essere “caduti dalla nuvole”, hanno accusato la società creditrice di scarsa chiarezza e hanno chiesto all’Abf di aiutarli. L’Arbitro, però, ha dovuto respingere il loro ricorso, dal momento che tra la documentazione presentata mancava copia del reclamo che i due avrebbero inviato alla banca.

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La seconda decisione è la 550 del 30 gennaio 2014. La vicenda riportata è la seguente: il 14 aprile 2008, il ricorrente – un dipendente privato – ha stipulato un contratto di finanziamento per una somma di 12.691,20 euro, con un piano di ammortamento di 72 rate mensili da 238,33 euro ciascuna. In relazione a questo prestito, ha sottoscritto una copertura assicurativa Vita-Danni per la tutela del credito, con un premio unico anticipato di 691,20 euro. Poi, il fattaccio: il 29 ottobre 2012 il debitore è rimasto vittima di un incidente, per effetto del quale è stato sottoposto a un intervento chirurgico che lo ha costretto prima al ricovero in ospedale, poi all’uso obbligato di stampelle e infine alla riabilitazione. In seguito, il ricorrente si è rivolto alla compagnia assicurativa chiedendo l’attivazione della copertura. Richiesta alla quale la società ha risposto picche.

Il motivo? La copertura prevista per quel tipo di incidente era attiva solamente “in favore di lavoratori autonomi e dipendenti pubblici”. Dal canto suo, l’intermediario, interpellato, ha replicato citando un passaggio del contratto in base al quale “in caso di sinistro, le garanzie operanti saranno quelle corrispondenti alla posizione lavorativa dell’assicurato al momento del sinistro medesimo”. A chi ha dato ragione l’Abf? A nessuno. “Ai fini della risoluzione della controversia”, si legge sulla decisione, “si dovrebbe entrare nel merito dei contenuti di una clausola contrattuale di natura assicurativa, attività che esula dalla competenza dell’Arbitro bancario finanziario”. Da queste due storie possiamo ricavare tre preziosissime lezioni: custodire gelosamente tutta la documentazione che riguarda il finanziamento in essere; in caso di necessità, contattare direttamente la società che ci ha fatto il prestito saltando i vari intermediari veri o presunti; leggere scrupolosamente – e farsi spiegare – ogni punto del contratto prima della sottoscrizione. Quest’ultimo, dopotutto, è un vostro diritto.

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