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Prestiti finalizzati, cosa fare se il rivenditore fallisce

5 giu 2019 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria Paulucci

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Cosa succede quando un rivenditore fallisce ma noi abbiamo già ottenuto il prestito per la merce che avrebbe dovuto consegnarci? È la domanda a cui stanno cercando di rispondere le associazioni dei consumatori dopo la vicenda che ha coinvolto una nota catena specializzata nella vendita di mobili e arredi a costi contenuti.

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Breve riassunto: il 23 maggio il tribunale fallimentare di Milano ha dichiarato il fallimento della società che ad agosto 2018 aveva rilevato la suddetta catena. Con effetto praticamente immediato, tutti i punti vendita sono rimasti chiusi. E chi aveva comprato i mobili a rate? Facciamo un esempio: mamma e papà, a inizio anno, si sono recati nel punto vendita più vicino per comprare le camerette nuove dei loro due figli. Le hanno scelte, hanno chiesto qualche adattamento, si sono fatti fare un preventivo al quale hanno dato l’ok. Ma serviva un prestito: allora il punto vendita ha proposto un finanziamento, raccogliendo i dati anagrafici e reddituali. La società bancaria o finanziaria convenzionata ha dato l’ok e versato la cifra al rivenditore, aspettando poi i rimborsi rateali di mamma e papà. È il prestito finalizzato, di cui abbiamo parlato tante volte. Tutto regolare. Ma poi è arrivato il fallimento. E allora?

In alcune sentenze aventi per oggetto il fallimento del fornitore, l’Arbitro Bancario Finanziario ricorda che “nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi, il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito”, se l’inadempienza è riconosciuta come grave. In questo caso, “la risoluzione del contratto di credito comporta l’obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato”. Non solo. “La risoluzione del contratto di credito non comporta l’obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l’importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso”.

Altroconsumo, a riguardo, sottolinea come il legislatore riconosca il ruolo di punta della società bancaria o finanziaria. Parte cioè dal presupposto che se la società bancaria o finanziaria in questione ha siglato un accordo con il rivenditore ritenendolo una controparte solida e affidabile e questo invece poi fallisce, allora la stessa società creditrice dovrà assumersi la responsabilità del suo errore di giudizio. Si ritiene infatti che la banca o la finanziaria abbia più competenze di un normale consumatore e, quindi, maggiori strumenti per riuscire a individuare le situazioni potenzialmente critiche e le eventuali conseguenze. Quindi, alla fine della fiera, cosa possono fare mamma e papà, avendo già chiesto e ottenuto un prestito finalizzato per due camerette che non riceveranno più? Primo passo è la messa in mora del curatore, con la diffida ad adempiere alla consegna del mobilio. Trascorsi 15 giorni, potranno fare domanda di rimborso e di risoluzione del contratto di prestito al creditore che ha erogato il prestito finalizzato. Il quale potrà eventualmente rivalersi sul fornitore.

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