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Prestiti e furti di identità

14 lug 2014 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria Paulucci

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Lotta dura alle frodi nel credito al consumo, in particolare al furto d’identità. Di recente, in Gazzetta Ufficiale - il “giornale” che rende pubblici i testi di leggi e decreti, determinandone l’entrata in vigore nei tempi previsti dalla Costituzione - è apparso un decreto attuativo dell’altro decreto, quello legislativo, uscito nel 2010 e che ha radicalmente modificato le professioni del settore creditizio, principalmente quelle di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio. Il decreto legislativo è il numero 141 del 2010. Quello attuativo - che spiega cioè come mettere in pratica quanto previsto dal primo testo - è il 95 del 19 maggio 2014. È andato in Gazzetta il primo luglio ed entrerà in vigore mercoledì 16. Sì, ma dentro cosa c’è scritto? Il documento “detta la disciplina esecutiva e attuativa del sistema di prevenzione delle frodi di cui all’articolo 30-ter del decreto legislativo 141 del 2010”. L’articolo 30-ter in questione ha istituito, in seno al ministero dell’Economia, un sistema pubblico di prevenzione, sul fronte amministrativo, delle frodi nel credito al consumo e nei pagamenti dilazionati o differiti, con riferimento specifico al furto di identità.

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Il sistema di prevenzione si basa in pratica su un archivio centrale informatizzato, di cui è titolare il ministero dell’Economia. Gestione e responsabilità del trattamento dei dati personali sono invece in capo alla Consap, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici. E poi c’è la galassia dei cosiddetti “aderenti”. Secondo il decreto legislativo 141/2010, sono “le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 385/1993, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso, i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi, in base ad apposita convenzione con il ministero dell’Economia”.


Il decreto attuativo interviene per disciplinare fra l’altro la struttura del sistema di prevenzione, i tipi di dati trattati, il collegamento con le banche dati pubbliche e le fasi della procedura di riscontro. Funziona così: gli aderenti spediscono alla Consap la richiesta di verifica dell’autenticità dei dati inseriti nella documentazione presentata dalle persone fisiche che domandano “una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito”. Ma questo riscontro si può cercare solo se c’è il sospetto di furto di identità. Presso la Consap è attivo un servizio gratuito, telefonico e telematico, tramite il quale fare avere alla Concessionaria le segnalazioni. Le quali partono quando la banca, l’intermediario o la società a loro volta ricevono apposita richiesta di procedere alla verifica. Che avviene tramite un confronto – per opera della Consap – tra i dati trasmessi dagli aderenti e quelli delle banche dati di enti e amministrazioni pubbliche come il ministero dell’Interno, quello delle Infrastrutture e dei Trasporti, il dicastero dell’Economia, l’Agenzia delle Entrate, l’Inps e l’Inail. Le informazioni sulle frodi scoperte rimangono iscritte nell’archivio gestito dalla Consap per tre anni dalla data di ricevimento.

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