Polizze sui prestiti, quando interviene l’Agcom

Abbiamo parlato in tante occasioni dell’Arbitro bancario finanziario, sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie tra istituti finanziari e consumatori, che può farsi nostro paladino anche in quei casi in cui la controversia riguarda un prestito o un qualunque altro prodotto di credito al consumo. Oggi aggiungiamo un altro tassello al mosaico di informazioni che può essere utile avere per orientarci quando ci troviamo di fronte a un presunto abuso su un prestito o sulla polizza a questo collegata. Bisogna sapere che dal 1992 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcom) opera per contrastare e reprimere la pubblicità ingannevole, ambito di competenza a cui nel 2000 si è aggiunta la pubblicità comparativa. Dal 2005, poi, l’Agcom – detta anche Antitrust – può anche fare multe. Competenze ulteriormente ampliate nel 2007 in attuazione della direttiva europea 29/2005/CE: è stata così introdotta la tutela del consumatore contro tutte le pratiche commerciali scorrette.

 

Tali pratiche possono riguardare anche i prestiti e, appunto, le polizze a questi correlate: per esempio, l’Antitrust interviene molto severamente quando si trova di fronte a pratiche e comportamenti commerciali che riducono la libertà di scelta del consumatore, condizionandolo pesantemente e di fatto inducendolo ad assumere decisioni che altrimenti non prenderebbe. Nel caso dei prestiti, un esempio – drizzate le antenne, casomai dovesse succedervi – riguarda appunto le polizze assicurative. La copertura assicurativa, quando si richiede un prestito, non è sempre obbligatoria (lo è nel caso delle cessioni del quinto), anche se spesso è caldamente consigliata. Ma il punto non è questo: il pasticcio è quando ci si trova di fronte a un finanziatore che dice “o sottoscrivi questa specifica polizza che io ti sto mostrando ora oppure io il prestito non te lo do”. Qui il condizionamento è duplice: non solo il consumatore si vede negata la possibilità di scegliere se sottoscrivere o meno una polizza, ma gli viene imposto di sottoscrivere quella particolare polizza e non altre. Alla faccia del libero mercato.

 

Andando più nello specifico, l’Antitrust può anche accertare la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti. Ma, e qui sta l’informazione che può tornarci utile anche quando andiamo a chiedere un prestito, di fronte al sospetto di una pratica commerciale non propriamente corretta possiamo inoltrare apposita segnalazione all’Agcom. L’Autorità, infatti, come spiega sul suo sito, “può accertare e bloccare le pratiche commerciali scorrette e le pubblicità ingannevoli e comparative illecite”. La segnalazione non ha costi per il consumatore né richiede l’assistenza di un avvocato e può essere inoltrata tramite posta ordinaria, all’indirizzo “Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Piazza Giuseppe Verdi 6/A, 00198 Roma”, oppure via email, alla casella protocollo.agcm@pec.agcm.it, o compilando e inviando online il modulo presente sul sito web dell’Antitrust. È essenziale essere precisi e puntuali nella descrizione dei fatti e possibilmente fornire copia dei documenti o dei messaggi utili a fare luce sulla pratica o sulla pubblicità per la quale si richiede l’intervento, indicando anche i recapiti attraverso i quali si può essere ricontattati. Se e solo se l’autorità decide di avviare l’istruttoria, allora si verrà ricontattati.

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Il profilo dell'autore

Credito e Consumi
blog di Maria Paulucci

Nata a Rieti, gli studi universitari a Roma, a Milano dal 2006. Dal 2007 al 2011 ha lavorato in Class CNBC, canale televisivo di economia e finanza del gruppo Class Editori. Nell'agosto del 2011 si è unita alla squadra di Blue Financial Communication. A dicembre 2017 è iniziata la sua esperienza in AdviseOnly.

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